Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2026 (MEF - Viceministro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 (prot. 26A01335), è il principale atto attuativo del D.Lgs. 43/2025in materia di accisa sull'energia elettrica. Se il D.Lgs. 43/2025 è la “costituzione” della riforma - definisce cosa cambia - il DM 10 marzo 2026 ne è il regolamento attuativo: stabilisce come si applica nella pratica quotidiana. Disciplina i requisiti documentali per la denuncia di officina (art. 2), il meccanismo degli acconti mensili (art. 7), la struttura e le scadenze della dichiarazione semestrale (art. 8), il conguaglio (art. 9), la cauzione al 15% con adeguamento trimestrale (art. 10), le comunicazioni mensili dei venditori a partire dal 1° aprile 2026 (art. 11) e le disposizioni transitorie per gli operatori già attivi al 31 dicembre 2025 (art. 22).
Inquadramento: legge e regolamento
La riforma dell'accisa sull'energia elettrica si regge su due livelli normativi distinti. Il D.Lgs. 43/2025(entrato in vigore il 1° gennaio 2026) è la fonte primaria: introduce la dichiarazione semestrale, il pagamento mensile sulle quantità reali, lo status SOAC e l'art. 56-ter TUA. Il DM 10 marzo 2026è il decreto ministeriale attuativo emanato ai sensi dell'art. 56-ter TUA: traduce i principi della riforma in regole operative concrete e sostituisce i precedenti decreti ministeriali sull'applicazione dell'accisa sull'EE.
Chi gestisce un'officina elettrica deve quindi leggere i due atti in modo coordinato: la legge dice cosa deve essere fatto, il decreto dice come farlo. Per una panoramica completa del D.Lgs. 43/2025 si rinvia all'articolo dedicato alla riforma accise 2026.
Art. 2 - Denuncia di officina elettrica
L'art. 2 riformula la documentazione richiesta per la denuncia di nuova officina o di modifica sostanziale. Il fascicolo deve contenere:
- Una descrizione tecnicadell'impianto, con informazioni sulla connessione alla rete elettrica.
- Un prospetto delle percentualidi energia per destinazione d'uso, comprese le quote esenti, non sottoposte o ad aliquota ridotta.
- Per gli operatori con uso promiscuo (es. impianti misti civili e industriali): la ripartizione percentuale fra gli usi, con relativa giustificazione.
Questi elementi diventano la base per il calcolo della cauzione (art. 10) e per la determinazione degli acconti mensili (art. 7): un errore in fase di denuncia si propaga su tutto il ciclo dichiarativo successivo.
Art. 7 - Acconti mensili
L'art. 7 disciplina il nuovo meccanismo degli acconti mensili, che sostituiscono gli acconti fissi calcolati sull'anno precedente. Il versamento è dovuto entro la fine di ciascun mese ed è calcolato sulle quantità del mese solare precedente, con regole differenziate per figura dichiarante:
| Figura | Base di calcolo | Riferimento temporale |
|---|---|---|
| Venditori | Quantità fatturate ai consumatori finali per ambito territoriale | Mese solare precedente |
| Consumatori per uso proprio | Quantità consumate per uso proprio | Mese solare precedente |
| Consumatori-venditori | Somma delle due basi sopra | Mese solare precedente |
Per gennaio 2026vige una regola transitoria: l'acconto è pari alla rata di dicembre 2025 calcolata con il vecchio metodo. Da febbraio 2026 in poi si applica integralmente il nuovo meccanismo basato sui dati reali del mese precedente.
Art. 8 - Dichiarazione semestrale
L'art. 8 definisce la dichiarazione AD-1 nella sua nuova forma semestrale. Punti essenziali:
- Forma esclusivamente telematica: la presentazione cartacea non è più ammessa.
- Modello e specifiche tecniche definiti da una determinazione del Direttore ADM (art. 55 c. 14 TUA). Alla data di pubblicazione di questo articolo il provvedimento non risulta ancora pubblicato pubblicamente in forma definitiva.
- H1 (1 gennaio - 30 giugno): termine di presentazione fine settembre dello stesso anno.
- H2 (1 luglio - 31 dicembre): termine di presentazione fine marzo dell'anno successivo.
Il contenuto della dichiarazione varia per tipo di operatore: i venditori dichiarano le quantità per ambito territoriale alle aliquote vigenti al momento della fornitura; i consumatori per uso proprio dichiarano le quantità consumate alle aliquote vigenti al momento del consumo; i consumatori-venditori dichiarano entrambe.
Art. 9 - Conguaglio
Il conguaglio è dovuto entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale. Per i venditori (e per i consumatori-venditori limitatamente alla parte fornitura) è dovuto per ambito territoriale. Eventuali crediti possono essere riportati al semestre successivo o richiesti a rimborso.
Art. 10 - Cauzione al 15% con adeguamento trimestrale
L'art. 10 quantifica la cauzione nella misura del 15% dell'accisa annua stimata sulla base dei dati indicati nella denuncia di officina. La cauzione è soggetta ad adeguamento trimestrale in funzione dell'andamento effettivo dei consumi/forniture dichiarati.
Operativamente, ciò richiede di monitorare ogni trimestre lo scostamento fra accisa stimata e accisa effettiva: se lo scostamento è significativo, è necessario rinegoziare la fideiussione con la banca o la compagnia assicurativa.
Art. 11 - Comunicazioni mensili dei venditori
Dal 1° aprile 2026, i venditoridi energia elettrica devono trasmettere mensilmente all'ADM le quantità fatturate nel mese precedente, ripartite per destinazione d'uso e per ambito territoriale, con i relativi importi di accisa. L'obbligo si aggiunge - non sostituisce - alla dichiarazione semestrale: la comunicazione mensile fotografa i dati di fatturazione, mentre la dichiarazione semestrale consolida i dati e gestisce il conguaglio.
Art. 15 - Accumulo esente e rinnovabili oltre 20 kW
L'art. 15 chiarisce due fattispecie ricorrenti:
- Sistemi di accumulo(BESS): l'energia consumata in officine connesse alla rete e principalmente costituite da impianti di accumulo è esenteai sensi dell'art. 52 c. 3 lett. a TUA.
- Fonti rinnovabili oltre 20 kW: l'energia prodotta da fonti rinnovabili sopra la soglia dei 20 kW, se consumata fuori dal sito di produzione o da soggetti diversi dall'autoproduttore, non è esente(chiarimento sull'art. 52 c. 3 lett. b TUA).
Art. 22 - Disposizioni transitorie
L'art. 22 disciplina la fase di passaggio per chi era già titolare di licenza o autorizzazione al 31 dicembre 2025:
- Adeguamento della cauzione al 15% dal 1° aprile 2026 (art. 22 c. 1). Gli operatori prosecutori non devono richiedere nuove licenze, ma devono allineare la fideiussione esistente al nuovo parametro.
- Notifica per produttori in piena immissione: le officine già attive al 31/12/2025 che cedono tutta l'energia prodotta in rete devono aver presentato notifica all'ADM entro il 31 marzo 2026 (art. 22 c. 5).
- Denuncia per produttori rinnovabili ≤ 20 kW cedenti: i produttori rinnovabili sotto la soglia di 20 kW che cedono energia a consumatori finali devono presentare denuncia entro il 31 marzo 2026 (art. 22 c. 6).
- Esenzioni esistenti: le dichiarazioni di esenzione o non assoggettamento già depositate restano valide (art. 22 c. 2-4): non occorre rinnovarle per effetto della riforma.
Scadenze di transizione - quadro sinottico
| Data | Adempimento | Riferimento |
|---|---|---|
| 31 marzo 2026 | Notifica produttori full-immissione | Art. 22 c. 5 |
| 31 marzo 2026 | Denuncia produttori rinnovabili ≤ 20 kW cedenti | Art. 22 c. 6 |
| 1° aprile 2026 | Adeguamento cauzione al 15% | Art. 22 c. 1 |
| 1° aprile 2026 | Avvio comunicazioni mensili venditori | Art. 11 |
| 30 settembre 2026 | Prima dichiarazione semestrale (H1 2026) | Art. 8 |
| 31 marzo 2027 | Seconda dichiarazione semestrale (H2 2026) | Art. 8 |
Cosa fare nei prossimi mesi
Per i titolari di officina già attivi al 31 dicembre 2025, gli adempimenti operativi conseguenti al DM 10/03/2026 sono:
- Verificare la propria figura dichiarante e la coerenza della denuncia di officina con i nuovi requisiti documentali (art. 2).
- Rinegoziare la cauzione con banca o compagnia assicurativa portandola al 15% dell'accisa annua stimata, in vista del 1° aprile 2026.
- Predisporre il registro mensile dei consumi (per uso proprio) o delle quantità fatturate (per i venditori), perché gli acconti mensili richiedono dati attuali e ricostruibili.
- Per i venditori: predisporre il flusso telematico di comunicazione mensile da attivare a partire dal 1° aprile 2026.
- Pianificare una lettura del contatore al 30 giugno 2026 per chiudere i dati del primo semestre prima della dichiarazione di settembre.
Domande frequenti
Quando entra in vigore il DM 10 marzo 2026?
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 (prot. 26A01335) ed è il principale atto attuativo del D.Lgs. 43/2025. Le disposizioni operative entrano gradualmente in vigore nel 2026, con un calendario disciplinato dall'art. 22: in particolare, l'adeguamento della cauzione e le comunicazioni mensili dei venditori decorrono dal 1° aprile 2026.
Quali sono le scadenze della dichiarazione semestrale AD-1?
L'art. 8 del DM 10 marzo 2026 fissa due scadenze annuali in forma esclusivamente telematica: fine settembre per la dichiarazione del primo semestre (H1, gennaio-giugno) e fine marzodell'anno successivo per il secondo semestre (H2, luglio-dicembre). Il modello AD-1 semestrale è definito da una determinazione del Direttore ADM ai sensi dell'art. 55 c. 14 TUA.
Come si calcola la cauzione al 15%?
L'art. 10 del DM stabilisce che la cauzione è pari al 15% dell'accisa annua stimatasulla base dei dati della denuncia di officina. È soggetta ad adeguamento trimestrale. Per gli operatori già attivi al 31 dicembre 2025, l'adeguamento decorre dal 1° aprile 2026 (art. 22 c. 1).
Cosa devono comunicare mensilmente i venditori all'ADM dal 1° aprile 2026?
L'art. 11 introduce per i venditori l'obbligo di trasmissione mensile all'ADM delle quantità di energia elettrica fatturate ai consumatori finali nel mese precedente, ripartite per destinazione d'uso e per ambito territoriale, con l'indicazione dei relativi importi di accisa. Il tracciato tecnico è demandato a una determinazione del Direttore ADM.
Cosa cambia per gli impianti di accumulo e per le fonti rinnovabili?
L'art. 15 chiarisce due punti. L'energia elettrica consumata in officine connesse alla rete e costituite principalmente da sistemi di accumulo è esente(art. 52 c. 3 lett. a TUA). Al contrario, l'energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, se consumata fuori dal sito di produzione o da soggetti diversi dall'autoproduttore, non è esente (chiarimento dell'art. 52 c. 3 lett. b TUA).
Fonti normative
- DM 10 marzo 2026 - G.U. Serie Generale n. 66 del 20/03/2026 (prot. 26A01335) - decreto attuativo principale
- D.Lgs. 14 marzo 2025, n. 43 - riforma del TUA (fonte primaria)
- Art. 56-ter TUA (D.Lgs. 504/1995, come modificato dal D.Lgs. 43/2025)
- Art. 55 c. 14 TUA - rinvio alla determinazione del Direttore ADM per il modello AD-1
- Determinazione del Direttore ADM per il modello semestrale AD-1: prevista dall'art. 8 del DM ma non ancora pubblicamente verificata alla data di pubblicazione di questo articolo