Fotovoltaico e accise: come dichiarare l'energia autoprodotta nell'AD-1 2026

Pubblicato: Team Deklara9 min di lettura

L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaiciin Italia è soggetta ad accise solo in casi specifici. Il principio cardine è l'art. 52 c.2 lett. a del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995): gli impianti da fonte rinnovabile con potenza nominale ≤ 20 kW in autoconsumo sono non sottopostiad accisa - non rientrano proprio nel campo di applicazione e non richiedono né licenza né dichiarazione AD-1. Le utenze domestiche ≤ 3 kW con consumo medio ≤ 150 kWh/mese godono di un'ulteriore esenzione (art. 52 c.3 lett. e). Per impianti > 20 kW, l'energia autoconsumata dal produttore in usi non-residenziali è in genere esenteai sensi dell'art. 52 c.3 lett. b, ma il titolare resta una officina elettrica e deve presentare l'AD-1. Quando lo stesso punto di consegna serve potenze > 200 kW destinate a terzi scatta l'impiego promiscuo(art. 52 c.4) e l'intera officina diventa soggetta. Per il 2026, ai sensi del D.Lgs. 43/2025, la cadenza è semestrale: H1 entro il 30 settembre 2026, H2 entro il 31 marzo 2027. Per il quadro generale di compilazione si veda la guida completa alla dichiarazione AD-1.

Definizioni rapide

Fotovoltaico (PV)
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica. Ai fini accise è una fonte rinnovabile classica disciplinata dall'art. 52 TUA.
Autoconsumo
Quota di energia prodotta e consumata dallo stesso soggetto titolare dell'impianto, senza cessione a terzi. È la variabile chiave per stabilire l'esenzione.
Potenza nominale
Potenza in corrente continua dei moduli (kWp) o, secondo prassi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), potenza in immissione dell'inverter; in caso di più impianti sullo stesso punto di connessione si applica il principio dell'aggregazione.
Non sottoposto vs esente
Distinzione fondamentale. Non sottoposto = fuori dal campo di applicazione dell'accisa (nessun obbligo); esente = nel campo di applicazione ma con aliquota zero (l'officina esiste, l'AD-1 va presentata).
Impiego promiscuo
Configurazione in cui un'officina alimenta sia usi esenti sia usi soggetti; quando la potenza disponibile a terzi sullo stesso PdC supera 200 kW (art. 52 c.4) tutta l'officina diventa soggetta.
RIU (Rete Interna di Utenza)
Rete privata di cui all'art. 33 L. 99/2009 che collega più unità di consumo a uno o più impianti di produzione senza obbligo di connessione pubblica. Ai fini accisa è una officina con dichiarante autoconsumatore o venditore-distributore.
BESS (Battery Energy Storage System)
Sistema di accumulo elettrochimico. Se l'accumulo è caricato esclusivamente da PV per autoconsumo non altera l'esenzione; se viene caricato da rete e ri-distribuito a terzi può configurare cessione e attivare l'accisa.
Cadenza semestrale
Periodicità introdotta dal D.Lgs. 43/2025: H1 entro il 30 settembre, H2 entro il 31 marzo dell'anno successivo. Sostituisce l'unica dichiarazione annuale al 31 marzo.

Quando si paga l'accisa sul fotovoltaico

La risposta dipende da tre variabili: potenza nominale, destinazione dell'energia (autoconsumo o cessione) e tipologia di utenza(domestica o non-residenziale). La combinazione di queste tre dimensioni colloca l'impianto in una di quattro fasce:

  • Non sottoposto - impianti ≤ 20 kW in autoconsumo. Nessun obbligo ADM.
  • Esente domestico- utenze ≤ 3 kW e consumo medio ≤ 150 kWh/mese (art. 52 c.3 lett. e). L'esenzione si applica al cliente finale tramite il venditore.
  • Esente con dichiarazione- impianti > 20 kW in autoconsumo non-residenziale (art. 52 c.3 lett. b). Officina elettrica con licenza, AD-1 obbligatoria ma aliquota zero sull'autoconsumo.
  • Soggetto ad accisa- cessione di energia a terzi a titolo oneroso e ogni configurazione che ricade nell'impiego promiscuo > 200 kW.

La soglia di 20 kW (art. 52 c.2 lett. a TUA)

La soglia dei 20 kW è il primo discrimine ed è il più frainteso. Conta verso il limite la potenza nominale complessiva degli impianti che insistono sullo stesso punto di connessione, non la singola stringa o il singolo inverter. La prassi ADM (circolare 17/D 2018 e successive) chiarisce alcuni punti operativi:

  • Si sommano tutti gli impianti sullo stesso POD, anche se installati in momenti diversi e con titoli abilitativi distinti.
  • Per impianti con sezioni in DC e AC si considera la potenza nominale lato AC dell'inverter, salvo che la potenza dei moduli sia inferiore (prevale la minore).
  • Un revamping che porta la potenza a 21 kW fa decadere l'esenzione: serve denuncia di officina e nuova licenza entro 30 giorni.
  • Soggetti che gestiscono più impianti < 20 kW su POD differenti restano fuori campo anche se la somma supera 20 kW.
  • Le batterie e i sistemi di accumulo non concorrono al calcolo della soglia se caricati esclusivamente da fonte rinnovabile.

Esenzione per uso domestico ≤ 3 kW (art. 52 c.3 lett. e)

Per il residenziale la norma sovrappone due regimi favorevoli. Il fotovoltaico ≤ 20 kW è già non sottoposto; in più, per le forniture all'abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata ≤ 3 kW e consumo medio mensile ≤ 150 kWh, l'intera fornitura (anche quella prelevata da rete pubblica) è esente da accisa. Il beneficio è gestito direttamente dal venditore, che non addebita l'imposta in bolletta; il produttore PV non interviene.

Impianti > 20 kW in autoconsumo non-residenziale (art. 52 c.3 lett. b)

È il caso tipico del capannone industriale, della cantina, dell'hotel o dell'allevamento con tetto fotovoltaico da 50-500 kW. L'esenzione c.3 lett. b dispone che l'energia prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili e autoconsumata dal produttore nelle proprie sedi di produzione non è soggetta ad accisa. Restano però tutti gli obblighi formali:

  • Denuncia di officina elettrica all'ufficio ADM territorialmente competente.
  • Acquisizione di licenza di esercizio (codice ditta) entro 30 giorni dall'attivazione.
  • Costituzione della cauzione ridotta al 15% del debito d'imposta annuo presunto (art. 10 DM 10 marzo 2026).
  • Installazione di contatori fiscali UTF/ADM per misurare produzione lorda e netta.
  • Presentazione dell'AD-1 con cadenza semestrale.

Impiego promiscuo: quando l'officina alimenta > 200 kW (art. 52 c.4)

L'art. 52 c.4 è la clausola anti-elusiva. Se in un'officina coesistono usi esenti e usi soggetti, e la potenza messa a disposizione di terzi nello stesso punto di consegna supera 200 kW, l'intera officina cade in regime di impiego promiscuo. Conseguenza: tuttal'energia prodotta è considerata soggetta ad accisa salvo prova di destinazione esente, da fornire tramite contabilizzazione separata. Esempio concreto: un parco fotovoltaico da 800 kW posto al servizio di un consorzio di aziende dove una delle utenze prelevi più di 200 kW configura impiego promiscuo per l'intera officina; vanno installati misuratori separati per ogni utilizzatore e dichiarati tutti i flussi nei quadri B-C-E.

Quali quadri AD-1 deve compilare un produttore fotovoltaico

La combinazione di quadri dipende dalla figura dichiarante. Un autoconsumatore PV esente con officina > 20 kW compila quattro quadri base; un produttore che cede a terzi ne compila uno in più.

QuadroQuando compilarlo per un PV
ASempre. Dati identificativi officina: codice ditta, ubicazione, potenza, tipologia FER.
BSempre per officina > 20 kW. Produzione lorda e netta da fonte solare nel semestre.
CSolo se c'è cessione di energia a terzi a titolo oneroso (es. scambio con SEU adiacente, vendita diretta).
ESempre per autoconsumo esente: kWh autoconsumati dal produttore nelle proprie sedi.
GSempre. Calcolo accisa: per un PV puramente esente il risultato è zero, ma il quadro va presentato.
HSolo in presenza di crediti d'imposta (es. rimborsi su acconti non dovuti).
IRiepilogo versamenti effettuati. Per produttori PV esenti tipicamente vuoto.
LSolo in caso di rettifica di periodi precedenti.

Scadenze 2026 per dichiaranti fotovoltaici

Il calendario uniforme introdotto dal D.Lgs. 43/2025 si applica anche ai produttori fotovoltaici:

  • H1 2026 (1 gennaio - 30 giugno 2026): AD-1 da presentare entro il 30 settembre 2026.
  • H2 2026 (1 luglio - 31 dicembre 2026): AD-1 da presentare entro il 31 marzo 2027.
  • Acconti mensili: per le officine soggette, versamento entro la fine del mese di riferimento (art. 7 DM 10 marzo 2026). I produttori puramente esenti non versano acconti.
  • Notifica variazioni: ogni modifica di potenza, dichiarante o configurazione (es. installazione BESS connesso a rete) va notificata all'ADM entro 30 giorni.

Errori frequenti nelle dichiarazioni fotovoltaiche

  • Aggregazione mancata di impianti sullo stesso POD: due impianti da 12 kW installati a due anni di distanza sullo stesso punto di connessione superano insieme la soglia di 20 kW. Continuare a dichiarare ciascuno come non sottoposto è un errore ricorrente che ADM contesta in sede di verifica.
  • Confusione fra non sottoposto ed esente: presentare AD-1 in regime "esente" per un impianto ≤ 20 kW è inutile (non era dovuta) ma soprattutto crea un'officina non revocabile a registro ADM.
  • Soglia 200 kW dimenticata: il superamento della potenza disponibile a terzi senza riconfigurazione contabile è il caso classico contestato nelle officine di consorzi e centri commerciali.
  • Addizionale regionale obsoleta: per produttori PV con cessione a terzi l'aliquota regionale può essere aggiornata annualmente. Usare i valori dell'anno precedente espone a sanzioni.
  • Mancata denuncia entro 30 giorni di un revamping che porta la potenza sopra la soglia di esenzione: il ritardo configura esercizio abusivo di officina con sanzione amministrativa.

Approfondimenti

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Le dichiarazioni semestrali 2026 si avvicinano.

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