La dichiarazione di consumo AD-1 è il modello telematico con cui i titolari di officine elettriche comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) i dati di produzione, acquisto e consumo di energia elettrica ai fini delle accise, come previsto dall'art. 53 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995). Sono obbligati a presentarla i produttori da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, i produttori da fonti non rinnovabili di qualsiasi taglia, gli acquirenti per uso proprio con autorizzazione ADM e i distributori-venditori di energia. Dal 2026, in seguito alla riforma D.Lgs. 43/2025 e al relativo DM 10 marzo 2026, la cadenza è semestrale: H1 (gennaio-giugno) con scadenza 30 settembre, H2 (luglio-dicembre) con scadenza 31 marzo dell'anno successivo. La trasmissione avviene esclusivamente in forma telematica tramite canale S2S (System to System) o U2S (User to System). Gli impianti rinnovabili con potenza ≤ 20 kW che autoconsumano l'intera produzione non sono sottoposti ad accisa (art. 52, comma 2, lett. a) TUA) e non devono presentare la dichiarazione.
Definizioni rapide
- Dichiarazione AD-1
- Modello telematico ADM per i dati di produzione, acquisto e consumo di energia elettrica ai fini delle accise (art. 53 TUA).
- Officina elettrica
- Impianto di produzione o trasformazione di energia elettrica destinata al consumo, soggetto a licenza o autorizzazione ADM.
- Figura dichiarante
- Categoria del soggetto obbligato (8 figure ai sensi degli artt. 52-54 TUA); determina i quadri AD-1 da compilare.
- Quadro
- Sezione contrassegnata da una lettera (dalla A alla Q) della dichiarazione AD-1: raccoglie letture dei contatori, flussi di energia, consumi per stato fiscale o la liquidazione dell'imposta.
- Soglia 20 kW
- Potenza disponibile fino alla quale l'energia di un impianto rinnovabile consumata per uso proprio non è sottoposta ad accisa (art. 52, comma 2, lett. a) TUA).
- Cadenza semestrale
- Periodicità introdotta dal D.Lgs. 43/2025: H1 entro 30 settembre, H2 entro 31 marzo dell'anno successivo.
- S2S / U2S
- Canali di trasmissione telematica ADM: System-to-System (portali abilitati) e User-to-System (operatore via AIDA).
- Aliquota nazionale
- Imposta erariale in €/MWh stabilita dall'art. 52 TUA; si applica ai consumi assoggettati.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione AD-1
Non tutti i produttori di energia elettrica sono soggetti all'obbligo dichiarativo. Il TUA distingue tra energia non sottoposta ad accisa, energia esente ed energia assoggettata in base a tre criteri principali:
- Fonte dell'energia: rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, eolico, geotermico) o non rinnovabile (termoelettrico, cogenerazione).
- Potenza disponibile dell'impianto: la soglia chiave è 20 kW. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza disponibile ≤ 20 kW non sono sottoposti ad accisa se l'energia è autoconsumata dal produttore (art. 52, comma 2, lett. a) TUA). Il parametro non è la potenza di picco dei moduli.
- Destinazione dell'energia: autoconsumo, cessione in rete, utilizzo in reti interne (RIU) o fornitura a terzi.
I soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'accisa devono ottenere una licenza ADM(o un'autorizzazione per le tipologie minori) e presentare la dichiarazione AD-1 con cadenza semestrale a partire dal 2026 (riforma D.Lgs. 43/2025).
La struttura della dichiarazione: i quadri AD-1
Il modello AD-1 è articolato in quadri, sezioni contrassegnate da una lettera. Non tutti i quadri sono obbligatori per tutti: la combinazione richiesta dipende dalla figura dichiarante. Conta anche ciò che nei quadri nonc'è: ubicazione, tipologia e potenza in kW dell'impianto si dichiarano nella denuncia di officinaai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, TUA, mentre il dichiarante è identificato nel frontespizio. I quadri dalla A alla E sono quadri di misura fiscale: contengono righe di contatore, non anagrafiche.
| Quadro | Contenuto |
|---|---|
| A | Produzione: letture dei contatori fiscali di produzione (matricola, lettura attuale, lettura precedente, differenza, costante di lettura, kWh) |
| B | Energia elettrica acquistata, per contatore |
| C | Ripartizione dei consumi propri |
| E | Cessioni misurate ad altre officine o alla rete |
| G | Uscite per tipologia: immissione in rete, fornitura ad altra officina, vettoriamento, rilascio da impianto di accumulo |
| H | Energia ricevuta |
| I | Vendite per tipologia, con elenco clienti |
| J, L, M | Consumi ripartiti per stato fiscale: J non sottoposti, L esenti, M assoggettati |
| K | Rettifiche di fatturazione relative a periodi precedenti |
| P, Q | Liquidazione dell'accisa per ambito territoriale e riepilogo del saldo |
Il set richiesto cambia con la figura dichiarante. Un produttore da fonte rinnovabile oltre 20 kW che autoconsuma in regime di esenzione compila un set ridotto: A, G e L, con l'autoconsumo esposto al rigo L6. Un'officina di produzione da fonte non rinnovabile per uso proprio compila invece A, B, C, E, G, J, L, M, P, Qpiù l'elenco fornitori.
Come si calcolano le accise sull'energia elettrica
L'unica imposta erariale sulle quantità dichiarate è l'accisa nazionale dell'art. 52 TUA. Le aliquote sono in vigore dal 1° giugno 2012 e non sono state modificate né dal D.Lgs. 43/2025 né dal DM 10 marzo 2026: cambia la cadenza dichiarativa, non il tributo. Gli scaglioni sono mensili, non annui, e questa è la fonte di errore più comune nel calcolo.
1. Aliquote in vigore (art. 52 TUA)
Uso non domestico (locali e luoghi diversi dalle abitazioni), per mese:
| Consumo mensile | Aliquota |
|---|---|
| Fino a 200.000 kWh | €0,0125/kWh (12,50 €/MWh) |
| Da 200.001 a 1.200.000 kWh, sulla quota eccedente | €0,0075/kWh (7,50 €/MWh) |
| Oltre 1.200.000 kWh, sulla quota eccedente | €4.820 in misura fissa |
Uso domestico: €0,0227/kWh. Le abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW sono esenti entro le soglie di consumo mensile (150 kWh fino a 1,5 kW, 220 kWh tra 1,5 e 3 kW), con riduzione graduale dell'esenzione oltre la soglia. Le seconde case scontano l'aliquota piena.
2. Calcolatore
Inserisci il consumo per ottenere l'accisa dovuta. Lo strumento usa lo stesso motore di calcolo del portale e copre l'uso non domestico, che è il caso della quasi totalità delle officine elettriche.
Calcolatore accise energia elettrica
Inserisci il consumo e ottieni l'accisa erariale dovuta secondo le aliquote in vigore. Copre l'uso non domestico (locali e luoghi diversi dalle abitazioni).
Accisa erariale
4750,00 €al mese
Pari a 57.000,00 € all'anno
Come si calcola
| kWh | Aliquota | Importo |
|---|---|---|
| 200.000 | 0,0125 €/kWh | 2500,00 € |
| 300.000 | 0,0075 €/kWh | 2250,00 € |
| 500.000 | Totale | 4750,00 € |
Aliquota effettiva: 0,0095 €/kWh · Aliquote per scaglioni sul consumo mensile.
Stima indicativa. Gli scaglioni sono mensili e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) li applica mese per mese: se il consumo varia nell'anno, il totale reale differisce da questa proiezione. Non include l'IVA né il diritto annuale di licenza.
Il calcolo è la parte facile
La dichiarazione AD-1 richiede i quadri corretti per la tua figura dichiarante, i progressivi per ambito e l'invio telematico ad ADM. Deklara fa tutto questo.
3. Esempio di calcolo
Un'officina con 500.000 kWh di consumi non domestici in un mese:
- primi 200.000 kWh × €0,0125 = €2.500,00
- restanti 300.000 kWh × €0,0075 = €2.250,00
- accisa del mese = €4.750,00
Sopra 1.200.000 kWh/mese il meccanismo cambia natura: l'eccedenza non è più tassata per kWh, ma con un importo fisso di €4.820 stabilito dall'art. 3-bis c.3 DL 16/2012. Con 1.500.000 kWh l'imposta è quindi €2.500 sui primi 200.000 kWh più €4.820 fissi, cioè €7.320, e resta €7.320 anche a 5 milioni di kWh. Non è un tetto applicato a un calcolo per scaglioni: è una voce fissa, e confonderle porta a risultati sbagliati non appena le aliquote cambiano.
Poiché gli scaglioni sono mensili, dividere il consumo annuo per dodici dà una stima corretta solo se i consumi sono uniformi. Un'officina con forte stagionalità supera la soglia in alcuni mesi e non in altri, e il totale annuo reale differisce dalla proiezione. ADM liquida mese per mese.
4. Nessuna addizionale locale sull'energia elettrica
Sull'energia elettrica non esiste alcuna addizionale regionale, provinciale o comunale. L'addizionale comunale è stata soppressa dall'art. 2 c.6 D.Lgs. 23/2011 e quella provinciale dall'art. 18 c.5 D.Lgs. 68/2011, entrambe dal 1° gennaio 2012 per le regioni a statuto ordinario, con contestuale rideterminazione dell'aliquota erariale per equivalenza di gettito (DM 30 dicembre 2011). L'art. 4 c.10 DL 16/2012 ha poi abrogato l'art. 6 DL 511/1988 dal 1° aprile 2012, chiudendo la questione anche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. La Corte costituzionale, con la sentenza 43/2025, ne ha dichiarato l'illegittimità con effetto retroattivo.
Un'addizionale regionale sopravvive solo per il gas naturale, che non rientra nella dichiarazione AD-1 per l'energia elettrica. Chi somma ancora una quota locale all'accisa erariale sta dichiarando un'imposta che non deve.
5. Regime di acconto e saldo
Non tutta l'imposta viene versata a dichiarazione presentata. Il sistema prevede:
- Acconto: versamento anticipato basato sull'imposta dell'anno (o semestre) precedente, da effettuare entro una scadenza intermedia.
- Saldo: conguaglio alla presentazione della dichiarazione, calcolato come differenza tra imposta effettiva e acconto versato.
Esenzioni e agevolazioni
Il TUA distingue due regimi che in dichiarazione finiscono in quadri diversi, e confonderli è uno degli errori più costosi.
Energia non sottoposta ad accisa (art. 52 c.2), che confluisce nel quadro J:
- energia impiegata in processi di riduzione chimica, elettrolitici e metallurgici (lett. e);
- energia impiegata in processi mineralogici (lett. f);
- energia il cui costo incide per oltre il 50% sul costo del prodotto finito (lett. g).
Nessuna di queste ipotesi è legata a una soglia di consumo: contano la destinazione e il processo, non i kWh.
Energia esente (art. 52 c.3), che confluisce nel quadro L. L'elenco è tassativo e comprende, fra le altre, l'energia impiegata per la produzione di elettricità, l'autoconsumo da fonte rinnovabile oltre 20 kW nello stesso sito, l'energia per i trasporti ferroviari e urbani, e le abitazioni di residenza anagrafica entro le soglie viste sopra.
Da segnalare una convinzione diffusa ma sbagliata: gli opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000 kWh/mese non sono esenti. L'esenzione esisteva alla lett. f) dell'art. 52 c.3 ed è stata abrogata dal 1° giugno 2012 dall'art. 3-bis c.3 DL 16/2012, sostituita dal regime a imposta fissa descritto sopra (nota ADM prot. 62488/RU del 31 maggio 2012; Cass. 25275/2019). L'art. 52 c.3, nella formulazione riscritta dal D.Lgs. 43/2025, si ferma alla lett. e). Quei consumi vanno dichiarati come assoggettati, non come esenti.
Il caso più frainteso è il fotovoltaico sotto soglia. La produzione rinnovabile fino a 20 kW in autoconsumo del produttore non è sottopostaad accisa (art. 52 c.2 lett. a): non è un'esenzione ma un'esclusione dal campo di applicazione, quindi niente licenza e niente dichiarazione. Oltre i 20 kW lo stesso autoconsumo, nello stesso sito, è invece esenteai sensi dell'art. 52 c.3 lett. b), e lì officina e AD-1 diventano obbligatorie. Due regimi, due quadri, due conseguenze pratiche opposte.
Per le reti interne (RIU)e i sistemi di autoproduzione vale un regime specifico, con l'attribuzione dell'uso prevalente quando la potenza supera i 200 kW.
Le scadenze 2026
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 43/2025, il calendario 2026 prevede:
- H1 2026 (gennaio-giugno): dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2026.
- H2 2026 (luglio-dicembre): dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 2027.
La dichiarazione si presenta telematicamente tramite il sistema AIDA dell'ADM o, in alternativa, tramite un portale abilitato che supporti la trasmissione al sistema S2S dell'Agenzia.
Errori frequenti nella compilazione
Dai controlli ADM emergono alcune criticità ricorrenti che i titolari di officina commettono con maggiore frequenza:
- Quadro sbagliato per la figura dichiarante: compilare quadri non pertinenti o omettere quadri obbligatori è uno degli errori più comuni e può portare a richieste di integrazione documentale.
- Addizionale regionale applicata per errore: sull'energia elettrica non esiste alcuna addizionale locale dal 2012. Sommarla all'accisa erariale significa dichiarare, e versare, un'imposta non dovuta.
- Scaglioni applicati su base annua: le soglie di 200.000 e 1.200.000 kWh dell'art. 52 TUA sono mensili. Applicarle al consumo annuo sposta l'officina nello scaglione sbagliato e falsa l'imposta in modo rilevante.
- Lettura del contatore approssimativa: per il semestrale, la stima al 30 giugno deve essere il più accurata possibile; scostamenti significativi dal saldo consuntivo possono generare sanzioni.
- Omessa comunicazione di variazioni dell'impianto: un aumento di potenza oltre i 20 kW fa nascere un'officina, quindi richiede la denuncia preventiva (art. 53-bis, comma 1, TUA); le variazioni a un'officina già esistente e i cambi di figura dichiarante si comunicano all'ADM entro trenta giorni (art. 53-bis TUA).
Approfondimenti
- D.Lgs. 43/2025: cosa cambia per le dichiarazioni AD-1 nel 2026 - la riforma che ha introdotto la cadenza semestrale.
- DM 10 marzo 2026: il decreto attuativo accise elettricità - acconti mensili, conguaglio e regole transitorie.
- Officina elettrica: figure dichiaranti, licenze ADM e obblighi - le 8 figure ai sensi degli artt. 52-54 TUA.
- Figure dichiaranti AD-1: hub completo per figura - approfondimenti dedicati per autoproduttore, utente professionale, cessione totale, scambio sul posto, cogenerazione e CER.
- Cauzione officina elettrica 2026: il nuovo calcolo al 15% - adeguamento al D.Lgs. 43/2025.
- F24 ACCISE e codice tributo 2813 - diritto annuale di licenza, acconti con codice 2806, conguaglio e ravvedimento.
- Invio della dichiarazione AD-1 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - procedura passo-passo, canali U2S e S2S, ricevute e ravvedimento operoso.