AD-1 cessione totale: produttori in immissione integrale e nuova denuncia 2026

Pubblicato: Team Deklara8 min di lettura

La cessione totale (o immissione integrale) è la configurazione del produttore che immette in rete il 100% dell'energia prodotta, senza alcuna quota di autoconsumo. Ai fini accise è regolata dall'art. 56-bis TUA: il produttore è classificato come soggetto non obbligatoal pagamento dell'accisa - perché l' imposta grava sul consumo finale, applicata a valle dal venditore - ma resta tenuto a una denuncia di officina ridotta e a una dichiarazione AD-1 di flusso. Quella dichiarazione è annuale, non semestrale: la Circolare ADM n. 9/D del 7 maggio 2026 esclude i soggetti non obbligati dalle nuove dichiarazioni semestrali, e la prossima scadenza utile per l'anno d'imposta 2026 è il 31/03/2027. Per il 2026 c'è invece un appuntamento una tantum: l'art. 22 c.5 del DM 10 marzo 2026 impone agli operatori in cessione totale già attivi al 31/12/2025 una denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026; le nuove officine attivate nel 2026 seguono il regime ordinario della denuncia preventiva, prima dell'avvio dell'attività (art. 53-bis, comma 1, TUA). La cauzione 15% non è dovuta, ma anche un solo kWh di autoconsumo fa decadere lo status e richiede la riclassificazione in autoproduttore ai sensi dell'art. 53 c.2 lett. a.

Cos'è la cessione totale (art. 56-bis TUA)

L'art. 56-bis TUA, che dopo la riforma del D.Lgs. 43/2025 è la norma citata dall'ADM per i soggetti non obbligati, inquadra una figura fino al 2025 disciplinata in via interpretativa: il produttore che cede al GSE, a un trader sul mercato libero o a un cliente finale tramite venditore senza mantenere alcuna quota di autoconsumo. Tre tratti caratterizzano la categoria:

  • Zero autoconsumo: anche gli ausiliari di impianto (alimentazione inverter, sistemi di controllo, monitoraggio) devono essere alimentati dalla rete o da circuito separato. La produzione netta = produzione lorda - ausiliari non può essere consumata in proprio.
  • Cessione integrale formalizzata: il rapporto col GSE (ritiro dedicato, scambio sul posto - esclusivo, conto energia residuo) o con un trader sul mercato libero deve essere documentato da contratto firmato. La cessione "informale" senza contratto non basta.
  • Soggetto non obbligato all'accisa: l'imposta è applicata dal venditore al cliente finale, non dal produttore. Il produttore resta però obbligato alla denuncia di officina e alla rendicontazione annuale dei flussi.

Scadenza critica: 31 marzo 2026 (DM 10/03/2026 art. 22 c.5)

L'art. 22 c.5 del decreto attuativo impone agli operatori in cessione totale già attivi alla data del 31/12/2025 di presentare una denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026. La denuncia serve ad allineare il registro ADM alla nuova classificazione del D.Lgs. 43/2025: nello stato attuale alcuni operatori risultano nel registro come autoproduttori esenti, altri come venditori - la denuncia confermativa cristallizza lo status di cessione integrale ex art. 56-bis TUA. Conseguenze del mancato adempimento:

  • Riclassificazione d'ufficio: ADM può attribuire d' ufficio lo status di autoproduttore, con relativi obblighi di cauzione e dichiarazione completa.
  • Recupero dell'accisa pregressa: nell'ipotesi peggiore, attribuzione di una quota di autoconsumo presuntiva con recupero dell' imposta non versata per i periodi 2021-2025 (entro i termini di accertamento).
  • Sanzione: amministrativa fino al doppio dell'imposta eventualmente recuperata, oltre interessi al tasso legale (2% per il 2025-2026).

Cadenza: annuale, non semestrale

È l'errore più diffuso su questa figura. La riforma del D.Lgs. 43/2025 ha introdotto la dichiarazione semestrale, ma non per tutti: la Circolare ADM n. 9/D del 7 maggio 2026(prot. 263885) precisa che "i soggetti indicati dagli articoli 26-quater [...] e 56-bis [...] non sono tenuti alla presentazione delle nuove dichiarazioni semestrali, poiché non rivestono la qualifica di soggetti obbligati". Il produttore in cessione totale resta quindi sulla dichiarazione annuale di flusso.

FiguraCadenzaProssima scadenza
Soggetto obbligato (venditore, uso proprio, officina FER > 20 kW con autoconsumo)SemestraleH1 entro fine settembre, H2 entro fine marzo
Soggetto obbligato a canoneEscluso dalla semestraleCanone annuo, versamento 1-31 gennaio
Cessione totale (art. 56-bis TUA)Annuale31/03/2027 (anno d'imposta 2026)
Impianto FER ≤ 20 kW in autoconsumo (non sottoposto)Comunicazione annuale semplificataEntro fine marzo

Attenzione a non confondere i due "31 marzo": quello del 2026è la denuncia confermativa transitoria dell'art. 22 c.5 DM 10/03/2026, dovuta una sola volta dalle officine già attive; quello del 2027 è la prima scadenza della dichiarazione annuale ordinaria. Le date del 30 settembre 2026 e del 31 marzo 2027 come scadenze semestrali non riguardano chi è in cessione totale.

Quadri AD-1 obbligatori (set ridotto)

Il produttore in cessione totale presenta una dichiarazione AD-1 annuale di puro flusso. Il set di quadri è ridotto perché non c'è accisa da liquidare:

QuadroContenuto
A - ProduzioneLetture dei contatori fiscali di produzione: matricola, lettura attuale, lettura precedente, differenza, costante di lettura, kWh e totale.
G - Uscite per tipologiaL'energia che esce dall'officina, con il codice di destinazione corrispondente. Nella cessione totale è qui che confluisce l'intera produzione.
Elenco fornitoriControparti dei contratti di cessione: GSE, trader, eventuali ESCo intermediarie.

Sono esclusi: i quadri B, C, E e H (gli altri quadri di misura e di entrata, nessuno dei quali si applica senza acquisti né autoconsumo), i prospetti J, L e M (consumi per stato fiscale, perché in officina non si consuma nulla) e i quadri P e Q (liquidazione e saldo, non essendoci accisa da liquidare). I dati dell'impianto - ubicazione, fonte, potenza in kW, POD di immissione - non stanno in alcun quadro: appartengono alla denuncia di officinaai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, TUA, mentre il dichiarante è identificato nel frontespizio.

Procedura per la denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026

  1. Verifica di non avere alcun autoconsumo: conferma documentale che il 100% dell'energia prodotta nel 2025 è stato ceduto. Anche gli ausiliari di impianto devono essere alimentati dalla rete o da circuito separato.
  2. Raccogli i dati dell'officina: codice ditta, ubicazione, partita IVA, potenza, fonte, contatori fiscali, contratti GSE/trader, POD.
  3. Compila la denuncia confermativa: modello AD-1 "denuncia" con flag "cessione totale art. 56-bis TUA". Allega contratti e planimetria.
  4. Trasmetti all'ADM: canale telematico PUDM o S2S firmato con firma digitale XAdES-BES. In alternativa deposito presso l'ufficio territoriale entro il 31 marzo 2026.
  5. Conserva ricevuta e aggiorna procura: annota numero protocollo e data. Verifica validità della procura speciale per il sottoscrittore. Pianifica poi la dichiarazione annuale di flusso per l'anno d'imposta 2026, da presentare entro il 31/03/2027 - non la semestrale del 30 settembre, che non ti riguarda.

Errori frequenti e zone grigie

  • Semestrale presentata per errore: chi legge la riforma senza la Circolare 9/D del 7 maggio 2026 si iscrive al calendario semestrale e va in allarme per il 30 settembre. Il soggetto non obbligato ex art. 56-bis TUA non è nel perimetro della semestrale: la sua scadenza è annuale, il 31/03/2027.
  • Ausiliari di impianto alimentati dall'impianto stesso: molti operatori dimenticano che gli inverter, i sistemi di monitoraggio, le ventole di raffreddamento e l'illuminazione di cabina sono alimentati dall'impianto - tecnicamente è autoconsumo. La regolarizzazione richiede o separazione contabile fiscale di quei consumi, o riclassificazione come autoproduttore.
  • Scambio sul posto confuso con cessione totale: lo scambio sul posto comporta auto-consumo netto, anche se piccolo. Non è cessione totale ma autoproduzione. Errore comune nei piccoli impianti residenziali ≤ 20 kW.
  • Cambio di trader in corso d'anno: la sostituzione del trader di mercato libero non altera lo status di cessione totale ma richiede aggiornamento dell'elenco fornitori nella prima AD-1 annuale successiva.
  • Decadenza non comunicata: l'inizio di qualsiasi autoconsumo va comunicato entro 30 giorni. La comunicazione tardiva configura esercizio abusivo dell'officina nuova categoria.
  • Cauzione "dimenticata" al cambio status: passando da cessione totale ad autoproduttore, va costituita la cauzione 15% sulla quota assoggettata entro il trimestre in cui si verifica il cambio.

Approfondimenti

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Le dichiarazioni semestrali 2026 si avvicinano.

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