La cessione totale (o immissione integrale) è la configurazione del produttore che immette in rete il 100% dell'energia prodotta, senza alcuna quota di autoconsumo. Ai fini accise è regolata dall'art. 56-bis TUA: il produttore è classificato come soggetto non obbligatoal pagamento dell'accisa - perché l' imposta grava sul consumo finale, applicata a valle dal venditore - ma resta tenuto a una denuncia di officina ridotta e a una dichiarazione AD-1 di flusso. Quella dichiarazione è annuale, non semestrale: la Circolare ADM n. 9/D del 7 maggio 2026 esclude i soggetti non obbligati dalle nuove dichiarazioni semestrali, e la prossima scadenza utile per l'anno d'imposta 2026 è il 31/03/2027. Per il 2026 c'è invece un appuntamento una tantum: l'art. 22 c.5 del DM 10 marzo 2026 impone agli operatori in cessione totale già attivi al 31/12/2025 una denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026; le nuove officine attivate nel 2026 seguono il regime ordinario della denuncia preventiva, prima dell'avvio dell'attività (art. 53-bis, comma 1, TUA). La cauzione 15% non è dovuta, ma anche un solo kWh di autoconsumo fa decadere lo status e richiede la riclassificazione in autoproduttore ai sensi dell'art. 53 c.2 lett. a.
Cos'è la cessione totale (art. 56-bis TUA)
L'art. 56-bis TUA, che dopo la riforma del D.Lgs. 43/2025 è la norma citata dall'ADM per i soggetti non obbligati, inquadra una figura fino al 2025 disciplinata in via interpretativa: il produttore che cede al GSE, a un trader sul mercato libero o a un cliente finale tramite venditore senza mantenere alcuna quota di autoconsumo. Tre tratti caratterizzano la categoria:
- Zero autoconsumo: anche gli ausiliari di impianto (alimentazione inverter, sistemi di controllo, monitoraggio) devono essere alimentati dalla rete o da circuito separato. La produzione netta = produzione lorda - ausiliari non può essere consumata in proprio.
- Cessione integrale formalizzata: il rapporto col GSE (ritiro dedicato, scambio sul posto - esclusivo, conto energia residuo) o con un trader sul mercato libero deve essere documentato da contratto firmato. La cessione "informale" senza contratto non basta.
- Soggetto non obbligato all'accisa: l'imposta è applicata dal venditore al cliente finale, non dal produttore. Il produttore resta però obbligato alla denuncia di officina e alla rendicontazione annuale dei flussi.
Scadenza critica: 31 marzo 2026 (DM 10/03/2026 art. 22 c.5)
L'art. 22 c.5 del decreto attuativo impone agli operatori in cessione totale già attivi alla data del 31/12/2025 di presentare una denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026. La denuncia serve ad allineare il registro ADM alla nuova classificazione del D.Lgs. 43/2025: nello stato attuale alcuni operatori risultano nel registro come autoproduttori esenti, altri come venditori - la denuncia confermativa cristallizza lo status di cessione integrale ex art. 56-bis TUA. Conseguenze del mancato adempimento:
- Riclassificazione d'ufficio: ADM può attribuire d' ufficio lo status di autoproduttore, con relativi obblighi di cauzione e dichiarazione completa.
- Recupero dell'accisa pregressa: nell'ipotesi peggiore, attribuzione di una quota di autoconsumo presuntiva con recupero dell' imposta non versata per i periodi 2021-2025 (entro i termini di accertamento).
- Sanzione: amministrativa fino al doppio dell'imposta eventualmente recuperata, oltre interessi al tasso legale (2% per il 2025-2026).
Cadenza: annuale, non semestrale
È l'errore più diffuso su questa figura. La riforma del D.Lgs. 43/2025 ha introdotto la dichiarazione semestrale, ma non per tutti: la Circolare ADM n. 9/D del 7 maggio 2026(prot. 263885) precisa che "i soggetti indicati dagli articoli 26-quater [...] e 56-bis [...] non sono tenuti alla presentazione delle nuove dichiarazioni semestrali, poiché non rivestono la qualifica di soggetti obbligati". Il produttore in cessione totale resta quindi sulla dichiarazione annuale di flusso.
| Figura | Cadenza | Prossima scadenza |
|---|---|---|
| Soggetto obbligato (venditore, uso proprio, officina FER > 20 kW con autoconsumo) | Semestrale | H1 entro fine settembre, H2 entro fine marzo |
| Soggetto obbligato a canone | Escluso dalla semestrale | Canone annuo, versamento 1-31 gennaio |
| Cessione totale (art. 56-bis TUA) | Annuale | 31/03/2027 (anno d'imposta 2026) |
| Impianto FER ≤ 20 kW in autoconsumo (non sottoposto) | Comunicazione annuale semplificata | Entro fine marzo |
Attenzione a non confondere i due "31 marzo": quello del 2026è la denuncia confermativa transitoria dell'art. 22 c.5 DM 10/03/2026, dovuta una sola volta dalle officine già attive; quello del 2027 è la prima scadenza della dichiarazione annuale ordinaria. Le date del 30 settembre 2026 e del 31 marzo 2027 come scadenze semestrali non riguardano chi è in cessione totale.
Quadri AD-1 obbligatori (set ridotto)
Il produttore in cessione totale presenta una dichiarazione AD-1 annuale di puro flusso. Il set di quadri è ridotto perché non c'è accisa da liquidare:
| Quadro | Contenuto |
|---|---|
| A - Produzione | Letture dei contatori fiscali di produzione: matricola, lettura attuale, lettura precedente, differenza, costante di lettura, kWh e totale. |
| G - Uscite per tipologia | L'energia che esce dall'officina, con il codice di destinazione corrispondente. Nella cessione totale è qui che confluisce l'intera produzione. |
| Elenco fornitori | Controparti dei contratti di cessione: GSE, trader, eventuali ESCo intermediarie. |
Sono esclusi: i quadri B, C, E e H (gli altri quadri di misura e di entrata, nessuno dei quali si applica senza acquisti né autoconsumo), i prospetti J, L e M (consumi per stato fiscale, perché in officina non si consuma nulla) e i quadri P e Q (liquidazione e saldo, non essendoci accisa da liquidare). I dati dell'impianto - ubicazione, fonte, potenza in kW, POD di immissione - non stanno in alcun quadro: appartengono alla denuncia di officinaai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, TUA, mentre il dichiarante è identificato nel frontespizio.
Procedura per la denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026
- Verifica di non avere alcun autoconsumo: conferma documentale che il 100% dell'energia prodotta nel 2025 è stato ceduto. Anche gli ausiliari di impianto devono essere alimentati dalla rete o da circuito separato.
- Raccogli i dati dell'officina: codice ditta, ubicazione, partita IVA, potenza, fonte, contatori fiscali, contratti GSE/trader, POD.
- Compila la denuncia confermativa: modello AD-1 "denuncia" con flag "cessione totale art. 56-bis TUA". Allega contratti e planimetria.
- Trasmetti all'ADM: canale telematico PUDM o S2S firmato con firma digitale XAdES-BES. In alternativa deposito presso l'ufficio territoriale entro il 31 marzo 2026.
- Conserva ricevuta e aggiorna procura: annota numero protocollo e data. Verifica validità della procura speciale per il sottoscrittore. Pianifica poi la dichiarazione annuale di flusso per l'anno d'imposta 2026, da presentare entro il 31/03/2027 - non la semestrale del 30 settembre, che non ti riguarda.
Errori frequenti e zone grigie
- Semestrale presentata per errore: chi legge la riforma senza la Circolare 9/D del 7 maggio 2026 si iscrive al calendario semestrale e va in allarme per il 30 settembre. Il soggetto non obbligato ex art. 56-bis TUA non è nel perimetro della semestrale: la sua scadenza è annuale, il 31/03/2027.
- Ausiliari di impianto alimentati dall'impianto stesso: molti operatori dimenticano che gli inverter, i sistemi di monitoraggio, le ventole di raffreddamento e l'illuminazione di cabina sono alimentati dall'impianto - tecnicamente è autoconsumo. La regolarizzazione richiede o separazione contabile fiscale di quei consumi, o riclassificazione come autoproduttore.
- Scambio sul posto confuso con cessione totale: lo scambio sul posto comporta auto-consumo netto, anche se piccolo. Non è cessione totale ma autoproduzione. Errore comune nei piccoli impianti residenziali ≤ 20 kW.
- Cambio di trader in corso d'anno: la sostituzione del trader di mercato libero non altera lo status di cessione totale ma richiede aggiornamento dell'elenco fornitori nella prima AD-1 annuale successiva.
- Decadenza non comunicata: l'inizio di qualsiasi autoconsumo va comunicato entro 30 giorni. La comunicazione tardiva configura esercizio abusivo dell'officina nuova categoria.
- Cauzione "dimenticata" al cambio status: passando da cessione totale ad autoproduttore, va costituita la cauzione 15% sulla quota assoggettata entro il trimestre in cui si verifica il cambio.
Approfondimenti
- Guida completa alla dichiarazione AD-1 - pillar di riferimento su soggetti obbligati e flussi.
- DM 10 marzo 2026: il decreto attuativo - regime di denuncia, art. 22 e regole transitorie per officine pre-2026.
- AD-1 autoproduttore: quadri ed esenzioni - la figura speculare di chi produce e consuma in proprio.
- Le 8 figure dichiaranti - inquadramento della cessione totale fra le categorie ex artt. 52-54 TUA.
- Invio AD-1 ad ADM: U2S, S2S e firma digitale - canali e firma per la trasmissione telematica della denuncia.