Per autoproduttori fotovoltaici

AD-1 per impianti fotovoltaici autoproduttori

Deklara prepara la dichiarazione di consumo AD-1 per impianti fotovoltaici oltre la soglia di legge dei 20 kW: scambio sul posto, autoconsumo esente ex art. 52, comma 3, lett. b) TUA, cessione totale alla rete. Pronto per la chiusura ARERA dello scambio sul posto (delibere 78/2025 e 213/2025) e per la cadenza semestrale 2026.

Cosa serve a un autoproduttore fotovoltaico oggi

Quadri G + H per scambio sul posto e autoconsumo

Lo scambio sul posto (SSP) è chiuso a nuove adesioni dal 26 settembre 2025 (ARERA 78/2025 e 213/2025), ma chi ha convenzioni attive resta in regime autoproduttore ai fini accise. Deklara apre i Quadri G (cessione) e H (autoconsumo) con calcolo separato per SSP e immissione diretta.

Esenzione TUA per autoconsumo da rinnovabili oltre 20 kW

L'energia autoconsumata da un impianto rinnovabile oltre 20 kW è esente da accisa (art. 52, comma 3, lett. b) TUA), purché sia consumata dall'impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni situati nello stesso sito di produzione. Esenzione ≠ non-sottoposizione: l'esenzione richiede comunque la dichiarazione AD-1, la non-sottoposizione no. Deklara distingue i due casi e compila i quadri corretti.

Cessione totale alla rete - Quadro G separato

Se cedi tutta la produzione alla rete (no autoconsumo) sei in regime cessione totale: Quadro G con kWh ceduti e prezzo riconosciuto da GSE/Ritiro Dedicato. Cauzione e accisa calcolate solo sulla quota ceduta. Semestrale H1 entro il 30/09/2026, H2 entro il 31/03/2027.

Cauzione ridotta in proporzione all'autoconsumo

La cauzione (D.Lgs. 43/2025) si applica all'accisa annua stimata, non alla produzione lorda. L'autoconsumo esente abbatte la base imponibile e quindi la cauzione. Deklara calcola la base post-esenzioni in automatico - vedi anche il blog post sulla cauzione 2026.

Soglia dei 20 kW: non-sottoposizione o esenzione

Gli impianti FV fino a 20 kW, con energia consumata per uso proprio, non sono sottoposti ad accisa (art. 52, comma 2, lett. a) TUA): niente licenza, niente dichiarazione. Oltre i 20 kW, o quando l'energia è ceduta a consumatori finali, scatta l'obbligo di licenza e di AD-1. Deklara ti guida nella determinazione esatta del regime applicabile.

Trilingue per impianti in Alto Adige

Interfaccia, PDF di anteprima ed email native in italiano, tedesco e inglese. Pensato per autoproduttori fotovoltaici in Alto Adige - regime accise nazionale ADM, ma supporto in tedesco. Sviluppato a Bressanone (BZ) da Limeon Srl.

Approfondimenti per impianti fotovoltaici

Le guide del blog dedicate al regime accise del fotovoltaico, dalla soglia dei 20 kW alla cauzione.

Domande frequenti per autoproduttori fotovoltaici

Ho un impianto fotovoltaico oltre 20 kW: devo presentare l'AD-1?
Sì. La soglia di legge è 20 kW: fino a 20 kW, con energia consumata per uso proprio, sei in regime di non-sottoposizione (art. 52, comma 2, lett. a) TUA) e non presenti l'AD-1. Oltre i 20 kW l'obbligo di licenza e di dichiarazione scatta anche se l'energia è interamente autoconsumata: l'autoconsumo resta esente da accisa (art. 52, comma 3, lett. b) TUA), ma l'esenzione non sostituisce la dichiarazione.
Scambio sul posto: cosa cambia dopo la chiusura ARERA 213/2025?
Lo scambio sul posto è chiuso a nuove adesioni dal 26 settembre 2025 (delibere ARERA 78/2025 e 213/2025). Chi ha già convenzioni attive resta nel regime esistente fino al termine naturale; resta autoproduttore ai fini accise (Quadri G + H). Le nuove installazioni vanno verso Ritiro Dedicato o Comunità Energetica Rinnovabile.
L'autoconsumo da fotovoltaico è esente o non-sottoposto?
Dipende dalla potenza e dalla destinazione. Fino a 20 kW con energia consumata per uso proprio: non-sottoposizione (art. 52, comma 2, lett. a) TUA), niente AD-1. Oltre 20 kW: obbligo di licenza e di AD-1, con esenzione (art. 52, comma 3, lett. b) TUA) sulla quota autoconsumata dall'impresa di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni e nello stesso sito di produzione. Esenzione = nessuna accisa da versare, ma la dichiarazione resta dovuta.
Come si calcola la cauzione per un impianto FV?
Cauzione commisurata all'accisa annua stimata (D.Lgs. 43/2025). L'autoconsumo esente (art. 52, comma 3, lett. b) TUA) e l'autoconsumo non sottoposto (art. 52, comma 2, lett. a) TUA) non concorrono alla base imponibile. Per un FV in cessione totale la base è l'intera produzione; per un FV con autoconsumo prevalente la cauzione si riduce drasticamente. Deklara calcola in automatico.
Quando scade la dichiarazione semestrale per un autoproduttore?
Stesso ciclo semestrale di tutte le officine elettriche: H1 2026 (gennaio–giugno) entro il 30 settembre 2026, H2 2026 (luglio–dicembre) entro il 31 marzo 2027. Acconti mensili entro la fine del mese successivo. Eccezione: chi rientra in SOAC-GE Avanzato può mantenere la cadenza annuale (Art. 9-sexies c.4) - Deklara verifica l'esenzione automaticamente.

Hai dubbi sul regime accise del tuo impianto?

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