Per autoproduttori fotovoltaici
AD-1 per impianti fotovoltaici autoproduttori
Deklara prepara la dichiarazione di consumo AD-1 per impianti fotovoltaici oltre la soglia di legge dei 20 kW: scambio sul posto, autoconsumo esente ex art. 52, comma 3, lett. b) TUA, cessione totale alla rete. Pronto per la chiusura ARERA dello scambio sul posto (delibere 78/2025 e 213/2025) e per la cadenza semestrale 2026.
Cosa serve a un autoproduttore fotovoltaico oggi
Quadri G + H per scambio sul posto e autoconsumo
Lo scambio sul posto (SSP) è chiuso a nuove adesioni dal 26 settembre 2025 (ARERA 78/2025 e 213/2025), ma chi ha convenzioni attive resta in regime autoproduttore ai fini accise. Deklara apre i Quadri G (cessione) e H (autoconsumo) con calcolo separato per SSP e immissione diretta.
Esenzione TUA per autoconsumo da rinnovabili oltre 20 kW
L'energia autoconsumata da un impianto rinnovabile oltre 20 kW è esente da accisa (art. 52, comma 3, lett. b) TUA), purché sia consumata dall'impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni situati nello stesso sito di produzione. Esenzione ≠ non-sottoposizione: l'esenzione richiede comunque la dichiarazione AD-1, la non-sottoposizione no. Deklara distingue i due casi e compila i quadri corretti.
Cessione totale alla rete - Quadro G separato
Se cedi tutta la produzione alla rete (no autoconsumo) sei in regime cessione totale: Quadro G con kWh ceduti e prezzo riconosciuto da GSE/Ritiro Dedicato. Cauzione e accisa calcolate solo sulla quota ceduta. Semestrale H1 entro il 30/09/2026, H2 entro il 31/03/2027.
Cauzione ridotta in proporzione all'autoconsumo
La cauzione (D.Lgs. 43/2025) si applica all'accisa annua stimata, non alla produzione lorda. L'autoconsumo esente abbatte la base imponibile e quindi la cauzione. Deklara calcola la base post-esenzioni in automatico - vedi anche il blog post sulla cauzione 2026.
Soglia dei 20 kW: non-sottoposizione o esenzione
Gli impianti FV fino a 20 kW, con energia consumata per uso proprio, non sono sottoposti ad accisa (art. 52, comma 2, lett. a) TUA): niente licenza, niente dichiarazione. Oltre i 20 kW, o quando l'energia è ceduta a consumatori finali, scatta l'obbligo di licenza e di AD-1. Deklara ti guida nella determinazione esatta del regime applicabile.
Trilingue per impianti in Alto Adige
Interfaccia, PDF di anteprima ed email native in italiano, tedesco e inglese. Pensato per autoproduttori fotovoltaici in Alto Adige - regime accise nazionale ADM, ma supporto in tedesco. Sviluppato a Bressanone (BZ) da Limeon Srl.
Approfondimenti per impianti fotovoltaici
Le guide del blog dedicate al regime accise del fotovoltaico, dalla soglia dei 20 kW alla cauzione.
- Per inquadrare soglie ed esenzioni del tuo impianto, parti da fotovoltaico e accise: come dichiarare l'energia autoprodotta, che distingue non-sottoposizione ed esenzione Art. 52 TUA caso per caso.
- Sui quadri da compilare, l'articolo su AD-1 autoproduttore: quadri, esenzioni e scadenze 2026 segue la compilazione dall'autoconsumo alla quota ceduta.
- Se hai una convenzione attiva, scambio sul posto e accise dopo la chiusura del regime spiega cosa resta dovuto fino alla scadenza naturale della convenzione.
- Sulla garanzia da prestare, la guida alla cauzione officina elettrica 2026 al 15% mostra quanto l'autoconsumo esente abbassa l'importo.
Domande frequenti per autoproduttori fotovoltaici
- Ho un impianto fotovoltaico oltre 20 kW: devo presentare l'AD-1?
- Sì. La soglia di legge è 20 kW: fino a 20 kW, con energia consumata per uso proprio, sei in regime di non-sottoposizione (art. 52, comma 2, lett. a) TUA) e non presenti l'AD-1. Oltre i 20 kW l'obbligo di licenza e di dichiarazione scatta anche se l'energia è interamente autoconsumata: l'autoconsumo resta esente da accisa (art. 52, comma 3, lett. b) TUA), ma l'esenzione non sostituisce la dichiarazione.
- Scambio sul posto: cosa cambia dopo la chiusura ARERA 213/2025?
- Lo scambio sul posto è chiuso a nuove adesioni dal 26 settembre 2025 (delibere ARERA 78/2025 e 213/2025). Chi ha già convenzioni attive resta nel regime esistente fino al termine naturale; resta autoproduttore ai fini accise (Quadri G + H). Le nuove installazioni vanno verso Ritiro Dedicato o Comunità Energetica Rinnovabile.
- L'autoconsumo da fotovoltaico è esente o non-sottoposto?
- Dipende dalla potenza e dalla destinazione. Fino a 20 kW con energia consumata per uso proprio: non-sottoposizione (art. 52, comma 2, lett. a) TUA), niente AD-1. Oltre 20 kW: obbligo di licenza e di AD-1, con esenzione (art. 52, comma 3, lett. b) TUA) sulla quota autoconsumata dall'impresa di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni e nello stesso sito di produzione. Esenzione = nessuna accisa da versare, ma la dichiarazione resta dovuta.
- Come si calcola la cauzione per un impianto FV?
- Cauzione commisurata all'accisa annua stimata (D.Lgs. 43/2025). L'autoconsumo esente (art. 52, comma 3, lett. b) TUA) e l'autoconsumo non sottoposto (art. 52, comma 2, lett. a) TUA) non concorrono alla base imponibile. Per un FV in cessione totale la base è l'intera produzione; per un FV con autoconsumo prevalente la cauzione si riduce drasticamente. Deklara calcola in automatico.
- Quando scade la dichiarazione semestrale per un autoproduttore?
- Stesso ciclo semestrale di tutte le officine elettriche: H1 2026 (gennaio–giugno) entro il 30 settembre 2026, H2 2026 (luglio–dicembre) entro il 31 marzo 2027. Acconti mensili entro la fine del mese successivo. Eccezione: chi rientra in SOAC-GE Avanzato può mantenere la cadenza annuale (Art. 9-sexies c.4) - Deklara verifica l'esenzione automaticamente.
Hai dubbi sul regime accise del tuo impianto?
Scrivici: rispondiamo entro 2 giorni lavorativi.