AD-1 cogenerazione: CAR, esenzione art. 52 TUA e l'ordinanza Cassazione 2025

Pubblicato: Team Deklara9 min di lettura

La cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore utile) è una figura tecnica trasversale che ai fini accise si inquadra come autoproduttoreai sensi dell'art. 53 c.2 lett. a TUA. Il trattamento fiscale dipende da due variabili: la fonte (rinnovabile vs fossile) e l'efficienza (CAR vs non-CAR). La cogenerazione ad alto rendimento (CAR)è regolata dal D.Lgs. 20/2007 e dai DM 4 agosto 2011 + 5 settembre 2011, che recepiscono la direttiva 2012/27/UE: rendimento globale di primo principio η ≥ 0,75 e PES (Primary Energy Savings) > 10% per impianti ≥ 1 MW (PES > 0 per micro < 50 kWe e piccola < 1 MWe). Punto critico chiarito dalla Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2025: l'esenzione accise dell'art. 52 c.3 lett. d TUA per "energia usata per produrre altra energia elettrica" si applica solo agli ausiliari di impianto strettamente connessi alla produzione, non al calore prodotto né ai servizi generali (illuminazione, server, climatizzazione). Servono contatori fiscali separati. Dal 2026 i cogeneratori soggetti passano alla dichiarazione AD-1 semestrale (D.Lgs. 43/2025).

Cogenerazione ad alto rendimento (CAR): definizioni e parametri

La normativa CAR vigente si è stratificata su tre passaggi: D.Lgs. 79/1999 (definizione iniziale), deliberazione AEEG 42/02 (parametri italiani), D.Lgs. 20/2007 (recepimento dir. 2004/8/CE), DM 4/8/2011 + 5/9/2011 (parametri attuali per il rilascio della qualifica CAR). I criteri tecnici:

  • Rendimento globale η = (Hchp + Pe) / Fti0,75 (≥ 0,80 per cicli combinati con turbine a vapore con condensazione).
  • PES (Primary Energy Savings) = risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di elettricità (η rif. 42,6%) e calore (η rif. 90%). Soglie: PES > 10% per cogeneratori ≥ 1 MW; PES > 0%per micro-cogenerazione (< 50 kWe) e piccola cogenerazione (< 1 MWe).
  • Richiesta annuale: la qualifica CAR è annuale, va richiesta al GSE entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione.
  • Benefici CAR: TEE (certificati bianchi), tariffe incentivanti specifiche, GOc (Garanzia di Origine cogenerativa), precedenza nel dispacciamento, agevolazioni gas naturale.

Trattamento accisa: la sentenza Cassazione 2025

La Cassazione con ordinanza del 21 febbraio 2025 ha tracciato una linea netta sul perimetro dell'esenzione art. 52 c.3 lett. d TUA ("energia elettrica impiegata per la produzione di altra energia elettrica"):

  • Rientra nell'esenzione: energia che alimenta inverter, sistemi di controllo strettamente connessi alla generazione, pompaggio combustibile, dispositivi di sicurezza dell'impianto, eventuale stoccaggio combustibili.
  • NON rientra nell'esenzione: energia per produrre calore (anche se recuperato come utile), illuminazione uffici, server e sistemi IT non di processo, climatizzazione, servizi generali del sito industriale.
  • Onere documentale: il cogeneratore deve installare contatori separati che distinguano i due flussi. In mancanza, l'ADM può negare l'esenzione e recuperare l'imposta sul totale autoconsumato.
  • L'obbligo di denuncia non è condizione di validità dell'esenzione: la stessa ordinanza riconosce che il mancato assolvimento di adempimenti formali non fa decadere il diritto sostanziale, se la documentazione consente di ricostruire i flussi.

Cogenerazione e fonte: tre scenari

FonteStatus accise sull'autoconsumoNote
Biomassa biodegradabile qualificataEsente art. 52 c.3 lett. b (proporzionale alla biomassa - Cass. 25748/2025)L'esenzione si applica alla sola quota di energia derivante dalla biomassa qualificata; per la quota da combustibili fossili si applica l'aliquota piena.
Gas naturale (CAR o non-CAR)Aliquota piena sull'autoconsumo elettrico (escluso ausiliari produzione)Beneficia dell'agevolazione sull'accisa del gas naturale impiegato nella cogenerazione (D.L. 2/3/2012 conv. L. 44/2012) - non legata alla qualifica CAR.
Gasolio / olio combustibileAliquota piena sull'autoconsumo elettrico (escluso ausiliari)Nessuna esenzione né agevolazione su autoconsumo elettrico.

Quadri AD-1 per cogeneratori

La compilazione varia per fonte ma include sempre quadri di produzione e ripartizione:

  • Quadro A: identificazione officina - codice ditta, ubicazione, potenza nominale elettrica e termica, tipo cogeneratore, fonte.
  • Quadro B: produzione lorda e netta del semestre. Va indicata la produzione elettrica separatamente dal calore (anche se utile).
  • Quadro C: cessioni a terzi (es. vendita di calore in teleriscaldamento se inquadrata come cessione di servizio energetico, oppure cessione di energia elettrica eccedente).
  • Quadro E: esenzioni dettagliate per titolo - separazione netta fra (a) ausiliari produzione [c.3 lett. d, Cass. 2025] (b) quota biomassa [c.3 lett. b] (c) eventuali altre esenzioni d'uso.
  • Quadro G: calcolo accisa sulla quota assoggettata (calore, servizi generali, autoconsumo elettrico non-ausiliario per cogeneratori fossili).
  • Quadro I: versamenti effettuati - acconti mensili F24 ACCISE codice 2806.

Cauzione: 15% dell'accisa annua stimata sulla quota assoggettata. Per cogeneratori a biomassa puramente esenti, la cauzione tende a zero; per cogeneratori a gas naturale dimensionati su MW, può superare i €10.000/anno.

Agevolazione sull'accisa del gas naturale impiegato

Indipendentemente dalla qualifica CAR, il D.L. 2 marzo 2012 conv. L. 44/2012 riconosce un'agevolazione sull'accisa del gas naturale impiegato in cogenerazione. La FIRE (Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia) ha chiarito che il beneficio non è subordinato al riconoscimento CAR: spetta a tutte le produzioni combinate di energia elettrica e calore. Operativamente:

  • Aliquota gas naturale per cogenerazione: 0,00033 €/Sm³ (anziché 0,012-0,021 €/Sm³ per uso industriale ordinario - verificare nel DM aliquote vigente).
  • Richiesta all'ufficio ADM territorialmente competente con allegato il rendiconto della produzione cogenerativa annuale.
  • Il beneficio è proporzionale al gas effettivamente impiegato nella cogenerazione - serve contabilizzazione separata per officine con più gruppi non-cogenerativi.

Errori frequenti e zone grigie

  • Dichiarare esente tutto l'autoconsumo elettrico: è l'errore più frequente. Cass. 2025 ha chiarito che l'esenzione c.3 lett. d copre solo gli ausiliari di produzione. Climatizzazione, illuminazione e server non sono ausiliari di produzione: pagano l'aliquota piena.
  • Non installare contatori separati: in mancanza di misurazione separata fra ausiliari produzione e servizi generali, ADM può negare l'esenzione sull'intero autoconsumo. È l'adempimento più spesso trascurato negli impianti pre-2020.
  • Confondere CAR con esenzione accise elettricità: la qualifica CAR dà accesso ai TEE, alle GOc, alle tariffe incentivanti e alle agevolazioni gas - non determina di per sé l'esenzione dell'accisa elettrica.
  • Dimenticare la richiesta CAR annuale: la qualifica non si rinnova automaticamente. La domanda al GSE va presentata entro il 31 marzo per l'anno solare precedente, anche se i parametri tecnici sono stabili.
  • Biomassa non qualificata: solo le biomasse biodegradabili qualificate beneficiano dell'esenzione c.3 lett. b. La frazione fossile o il biogas non qualificato seguono il regime ordinario.

Approfondimenti

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