Dal 1° aprile 2026, la cauzione che ogni titolare di officina elettrica deve prestare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si calcola come il 15% dell'accisa annua stimata. La formula è: kWh annui consumati o ceduti (da denuncia d'esercizio) × aliquota accisa applicabile × 15%. Il DM 10 marzo 2026, art. 10 ha definito questa regola in attuazione del D.Lgs. 43/2025. Per chi era già operativo al 31 dicembre 2025, l'adeguamento era dovuto entro il 1° aprile 2026. La cauzione va ricalcolata trimestralmente sulla base dei consumi reali. Le officine con status SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato) possono ridurla dal 30% al 100%.
Definizioni rapide
- Cauzione
- Garanzia (fideiussione bancaria o polizza cauzionale) prestata all'ADM a copertura delle accise dovute dall'officina elettrica.
- Formula 15%
- kWh annui (da denuncia d'esercizio) × aliquota accisa applicabile × 15% — DM 10 marzo 2026, art. 10.
- Aliquota nazionale
- Imposta erariale in €/kWh stabilita dall'art. 52 TUA; varia per destinazione d'uso (domestico, industriale, agricolo).
- Aggiornamento trimestrale
- Ricalcolo della cauzione richiesto quando i consumi reali del trimestre scostano del 20% o più dalla stima (art. 10, c.3).
- SOAC-GE
- Soggetto Obbligato Accreditato per gas ed energia (artt. 9-ter–9-octies TUA); livelli Base/Medio/Avanzato con riduzioni 30%/50%/100%.
- Art. 22, c.1
- Disposizione transitoria del DM 10/03/2026: termine 1° aprile 2026 per adeguare la cauzione degli operatori già attivi al 31/12/2025.
- Denuncia d'esercizio
- Documento depositato presso l'Ufficio Tecnico di Finanza ADM con i dati identificativi e i consumi/produzioni stimati annui dell'officina.
Cos'è la cauzione per officine elettriche
La cauzione è una garanzia — tipicamente una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa cauzionale— che il titolare di un'officina elettrica presta all'ADM come condizione per l'autorizzazione all'esercizio. Garantisce il pagamento delle accise dovute in caso di insolvenza dell'operatore. Non è un deposito in denaro sul conto ADM: il documento rimane presso la banca o la compagnia assicurativa finché l'officina è attiva, ma l'ADM può escuterlo in caso di inadempimento.
Prima della riforma D.Lgs. 43/2025, l'importo della cauzione era calcolato secondo criteri differenti, spesso legati agli acconti fissi annuali. La riforma ha uniformato il metodo con una sola formula valida per tutte le figure dichiaranti, aggiornata trimestralmente. Per inquadrare la cauzione nel ciclo dichiarativo complessivo, consulta la panoramica sulla dichiarazione AD-1 con quadri, scadenze e calcolo delle accise.
La nuova formula: 15% dell'accisa annua stimata
La cauzione si calcola moltiplicando i kWh annui dichiarati nella denuncia d'esercizio per l'aliquota accisa applicabile, poi applicando il 15% al risultato:
| Parametro | Esempio — impianto industriale |
|---|---|
| kWh annui (da denuncia) | 500.000 kWh |
| Aliquota — uso industriale (art. 52 TUA) | €0,0125/kWh |
| Accisa annua stimata | €6.250 |
| Cauzione (15%) | €938 |
L'aliquota da applicare dipende dalla destinazione d'uso e dalla figura dichiarante: uso domestico (€0,0227/kWh), illuminazione pubblica, uso industriale, uso agricolo, ecc. Per le officine con usi misti, si calcola una media ponderata tra le aliquote applicabili.
Aggiornamento trimestrale della cauzione
La cauzione non è fissa per tutta la durata dell'esercizio. Il DM 10 marzo 2026, art. 10, c.3 prevede un aggiornamento trimestrale basato sul criterio di variazione del 20%:
- Se i consumi reali del trimestre superano del 20% o piùla stima annuale proporzionata, l'operatore deve aumentare la cauzione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Se i consumi scendono del 20% o più rispetto alla stima, può richiedere la riduzione alla stessa scadenza.
- Variazioni inferiori al 20% non richiedono aggiornamento immediato; la ricalibrazione avviene in sede di prossima denuncia.
Chi è coinvolto
L'obbligo di prestare cauzione riguarda i soggetti obbligati ai sensi degli artt. 52–54 TUA aggiornati dal D.Lgs. 43/2025:
- Titolari di licenza di esercizio(art. 53, c.1 TUA) — impianti > 20 kW che cedono energia a terzi
- Titolari di autorizzazione per uso proprio(art. 53, c.5 TUA) — impianti > 20 kW con autoconsumo totale o parziale
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che producono e condividono energia
- Reti Interne d'Utenza (RIU)
- Soggetti con sola comunicazione (art. 53, c.3 TUA) — tra cui produttori rinnovabili tra 20 kW e 200 kW con cessione in rete
Sono esenti dalla cauzione i produttori con potenza nominale inferiore a 20 kW (soglia di esenzione accise, art. 52, c.1 TUA) e i soggetti classificati come non obbligati.
Regole transitorie: chi era già attivo al 31/12/2025
L'art. 22, c.1 del DM 10/03/2026 ha fissato al 1° aprile 2026 il termine per adeguare la cauzione alla nuova formula per gli operatori già titolari di autorizzazione al 31 dicembre 2025. Non risultano proroghe ufficiali successive a quella data.
L'adeguamento richiede di:
- Calcolare la nuova cauzione: kWh da denuncia × aliquota applicabile × 15%
- Contattare banca o compagnia assicurativa per emendare la fideiussione esistente o emettere un documento aggiornato all'importo calcolato
- Consegnare il documento aggiornato all'Ufficio Tecnico di Finanza ADM competente per territorio
SOAC e riduzione della cauzione
Lo status di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC-GE), introdotto dagli artt. 9-ter–9-octies TUA, consente riduzioni significative sull'importo della cauzione:
| Livello SOAC | Riduzione cauzione |
|---|---|
| Base | 30% |
| Medio | 50% |
| Avanzato | 100% (esonero totale) |
Il decreto attuativo che disciplina le modalità di accreditamento SOAC non era ancora pubblicato a inizio 2026: fino alla sua entrata in vigore, lo status SOAC non è operativo. Per maggiori dettagli sulla riforma complessiva, vedi D.Lgs. 43/2025: guida alla riforma accise 2026.
Come adeguarsi: banca o assicurazione
- Calcola l'accisa annua stimata: moltiplica i kWh dichiarati nella denuncia d'esercizio per l'aliquota applicabile alla tua destinazione d'uso.
- Applica il 15%: questo è l'importo della cauzione da prestare.
- Contatta banca o assicurazione: richiedi una fideiussione bancaria o una polizza cauzionale per l'importo calcolato, intestata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Presenta il documento all'ADM: consegnalo all'Ufficio Tecnico di Finanza ADM competente per il territorio dell'officina.
- Pianifica l'aggiornamento trimestrale: imposta un promemoria ogni tre mesi per confrontare i consumi reali con la stima e verificare se la variazione supera il 20%.
Fonti normative
- D.Lgs. 14 marzo 2025, n. 43 — riforma del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995)
- DM 10 marzo 2026, art. 10 — cauzione per officine elettriche, formula e aggiornamento
- DM 10 marzo 2026, art. 22, c.1 — termine transitorio 1° aprile 2026
- Circolare ADM 32/2025 — prime indicazioni sulla cauzione al 15%
- Artt. 52 e 53 TUA — aliquote accisa e soggetti obbligati
Deklaracalcola automaticamente la cauzione in base alla denuncia d'officina e avvisa quando è necessario l'aggiornamento trimestrale.
Approfondimenti
- Guida completa alla dichiarazione AD-1: quadri, scadenze e calcolo delle accise - come la cauzione si inserisce nel ciclo dichiarativo semestrale.
- D.Lgs. 43/2025: cosa cambia per le dichiarazioni AD-1 - la riforma che ha introdotto il calcolo al 15%.
- DM 10 marzo 2026: il decreto attuativo accise elettricità - art. 10 e art. 22 del decreto, con regole transitorie.
- Officina elettrica: figure dichiaranti, licenze ADM e obblighi - identifica la figura per stimare correttamente l'accisa annua.