Dal 1° aprile 2026, la cauzione che ogni titolare di officina elettrica deve prestare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si calcola come il 15% dell'accisa annua stimata. La formula è: kWh annui consumati o ceduti (da denuncia d'esercizio) × aliquota accisa applicabile × 15%. Il DM 10 marzo 2026, art. 5 ha definito questa regola in attuazione del D.Lgs. 43/2025. Per chi era già operativo al 31 dicembre 2025, la regola vale dal 1° aprile 2026. Da lì in poi la cauzione va adeguata ogni trimestre in modo da restare non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti (art. 10 dello stesso decreto). Le officine con status SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato) potranno ridurla dal 30% al 100%, ma il regime SOAC non è ancora operativo.
Definizioni rapide
- Cauzione
- Garanzia (fideiussione bancaria o polizza cauzionale) prestata all'ADM a copertura delle accise dovute dall'officina elettrica.
- Formula 15%
- kWh annui (da denuncia d'esercizio) × aliquota accisa applicabile × 15% — DM 10 marzo 2026, art. 5.
- Aliquota nazionale
- Imposta erariale in €/kWh stabilita dall'art. 52 TUA; varia per destinazione d'uso (domestico, industriale, agricolo).
- Aggiornamento trimestrale
- Ogni trimestre la cauzione va portata a un importo non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti (art. 55, comma 11, TUA; DM 10 marzo 2026, art. 10). Non occorre adeguamento se l'aumento risulterebbe inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata (art. 64, comma 3, TUA).
- SOAC-GE
- Soggetto Obbligato Accreditato per gas ed energia (artt. 9-ter–9-octies TUA); livelli Base/Medio/Avanzato con riduzioni 30%/50%/100%, non ancora operativo.
- Art. 22, c.1
- Disposizione transitoria del DM 10/03/2026: dal 1° aprile 2026 la regola si applica anche agli operatori già attivi al 31/12/2025.
- Denuncia d'esercizio
- Documento depositato presso l'Ufficio Tecnico di Finanza ADM con i dati identificativi e i consumi/produzioni stimati annui dell'officina.
Cos'è la cauzione per officine elettriche
La cauzione è una garanzia — tipicamente una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa cauzionale— che il titolare di un'officina elettrica presta all'ADM come condizione per l'autorizzazione all'esercizio. Garantisce il pagamento delle accise dovute in caso di insolvenza dell'operatore. Non è un deposito in denaro sul conto ADM: il documento rimane presso la banca o la compagnia assicurativa finché l'officina è attiva, ma l'ADM può escuterlo in caso di inadempimento.
Prima della riforma D.Lgs. 43/2025, l'importo della cauzione era calcolato secondo criteri differenti, spesso legati agli acconti fissi annuali. La riforma ha uniformato il metodo con una sola formula valida per tutte le figure dichiaranti, aggiornata trimestralmente. Per inquadrare la cauzione nel ciclo dichiarativo complessivo, consulta la panoramica sulla dichiarazione AD-1 con quadri, scadenze e calcolo delle accise.
La nuova formula: 15% dell'accisa annua stimata
La cauzione si calcola moltiplicando i kWh annui dichiarati nella denuncia d'esercizio per l'aliquota accisa applicabile, poi applicando il 15% al risultato:
| Parametro | Esempio — impianto industriale |
|---|---|
| kWh annui (da denuncia) | 500.000 kWh |
| Aliquota — uso industriale (art. 52 TUA) | €0,0125/kWh |
| Accisa annua stimata | €6.250 |
| Cauzione (15%) | €938 |
L'aliquota da applicare dipende dalla destinazione d'uso e dalla figura dichiarante: uso domestico (€0,0227/kWh), illuminazione pubblica, uso industriale, uso agricolo, ecc. Per le officine con usi misti, si calcola una media ponderata tra le aliquote applicabili.
Aggiornamento trimestrale della cauzione
La cauzione non è fissa per tutta la durata dell'esercizio. Il meccanismo (art. 55, comma 11, TUA, attuato dall'art. 10 del DM 10 marzo 2026) non guarda allo scostamento rispetto alla stima iniziale, ma all'accisa effettivamente dovuta: ogni trimestre la garanzia deve risultare non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. L'onere è del soggetto obbligato, non dell'ADM.
- Cadenza e termine: l'adeguamento va effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Q1 entro aprile, Q2 entro luglio, Q3 entro ottobre, Q4 entro gennaio.
- Soglia di irrilevanza del 10%: non occorre adeguamento se l'aumento risulterebbe inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata (art. 64, comma 3, TUA; Circ. ADM 21/2026).
- Documentazione entro 10 giorni: i documenti che attestano l'avvenuto adeguamento vanno trasmessi all'ufficio competente entro dieci giorni dalla data in cui è effettuato.
- Rideterminazione d'ufficio: se in base ai dati in possesso dell'ADM la cauzione risulta non idonea, l'ufficio ne ridetermina l'importo e lo comunica ai sensi dell'art. 64, comma 2, TUA. Il soggetto obbligato ha trenta giorni dal ricevimento per adeguarsi e trasmettere i documenti.
- Dopo un'escussione: se nei tre mesi precedenti l'escussione l'accisa non versata supera il doppio dell'importo escusso (al netto di quanto già iscritto a ruolo), l'ufficio ridetermina la cauzione in misura pari all'accisa dovuta e non versata in quei tre mesi. L'importo così rideterminato resta invariato per i sei mesi solari successivi alla comunicazione.
Il mancato adeguamento nei termini non è una irregolarità formale: ai sensi dell'art. 64, comma 2, TUA comporta la revocadella licenza di esercizio o dell'autorizzazione.
Chi è coinvolto
L'obbligo di prestare cauzione riguarda i soggetti obbligati ai sensi degli artt. 52–54 TUA aggiornati dal D.Lgs. 43/2025:
- Venditori(art. 53, comma 1, TUA) — chi fattura energia elettrica ai consumatori finali. Senza officina propria il titolo è un'autorizzazione, non una licenza.
- Esercenti di officine di produzione che consumano per uso proprio (art. 53, comma 2, lett. a) TUA) — impianti oltre 20 kW con autoconsumo totale o parziale, titolari di licenza di esercizio. L'esenzione dell'art. 52, comma 3, lett. b) riguarda l'imposta, non la cauzione.
- Consumatori per uso promiscuo oltre 200 kW e acquirenti sul mercato elettrico (art. 53, comma 2, lett. b e c, TUA)
- Soggetti riconosciuti su richiesta (art. 53, comma 3, TUA) — uso unico previa trasformazione oltre 200 kW di potenza disponibile, oppure acquisto da due o più fornitori con consumi mensili superiori a 200.000 kWh
- CER e Reti Interne d'Utenza (RIU) quando ricadono in una delle figure sopra, cioè quando fatturano a consumatori finali o consumano per uso proprio la propria produzione
Non prestano cauzione i produttori con potenza disponibile non superiore a 20 kW che consumano per uso proprio (soglia di non sottoposizione ad accisa, art. 52, comma 2, lett. a) TUA) e i soggetti non obbligatiex art. 56-bis TUA, tipicamente chi immette in rete l'intera produzione: non essendoci accisa dovuta, non c'è nulla da garantire. Restano fuori anche chi versa anticipatamente con canone di abbonamento annuale e le amministrazioni ed enti pubblici.
Regole transitorie: chi era già attivo al 31/12/2025
L'art. 22, c.1 del DM 10/03/2026 ha stabilito che dal 1° aprile 2026 la nuova formula di cauzione si applica anche agli operatori già titolari di autorizzazione al 31 dicembre 2025. Da allora vale il ciclo trimestrale: il prossimo adeguamento (3° trimestre 2026) va fatto entro la fine di ottobre 2026.
L'adeguamento richiede di:
- Calcolare la nuova cauzione: kWh da denuncia × aliquota applicabile × 15%
- Contattare banca o compagnia assicurativa per emendare la fideiussione esistente o emettere un documento aggiornato all'importo calcolato
- Consegnare il documento aggiornato all'Ufficio Tecnico di Finanza ADM competente per territorio
SOAC e riduzione della cauzione
Lo status di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC-GE), introdotto dagli artt. 9-ter–9-octies TUA, consentirà riduzioni significative sull'importo della cauzione:
| Livello SOAC | Riduzione cauzione |
|---|---|
| Base | 30% |
| Medio | 50% |
| Avanzato | 100% (esonero totale) |
Le disposizioni sul SOAC producono effetto solo con l'entrata in vigore del decreto attuativo (art. 9-octies TUA; D.Lgs. 43/2025, art. 8): finora lo status SOAC non è operativo e valgono le regole precedenti sull'esonero cauzionale (Circ. ADM 21/2026). Per maggiori dettagli sulla riforma complessiva, vedi D.Lgs. 43/2025: guida alla riforma accise 2026.
Come adeguarsi: banca o assicurazione
- Calcola l'accisa annua stimata: moltiplica i kWh dichiarati nella denuncia d'esercizio per l'aliquota applicabile alla tua destinazione d'uso.
- Applica il 15%: questo è l'importo della cauzione da prestare.
- Contatta banca o assicurazione: richiedi una fideiussione bancaria o una polizza cauzionale per l'importo calcolato, intestata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Presenta il documento all'ADM: consegnalo all'Ufficio Tecnico di Finanza ADM competente per il territorio dell'officina.
- Pianifica l'aggiornamento trimestrale: imposta un promemoria a fine aprile, luglio, ottobre e gennaio per calcolare la media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti e verificare se la cauzione prestata la copre.
Fonti normative
- D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 - riforma del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995)
- Art. 53-bis, comma 1, TUA — obbligo di cauzione pari al 15% dell'accisa annua (comma 4: esonero per canone di abbonamento, amministrazioni ed enti pubblici)
- Art. 55, comma 11, TUA - adeguamento trimestrale alla media aritmetica dei tre mesi precedenti, comunicazione entro dieci giorni
- Art. 64, comma 3, TUA - soglia del 10%: nessun adeguamento se l'aumento è inferiore al 10% della cauzione prestata (Circ. ADM 21/2026, p. 10)
- DM 10 marzo 2026, art. 5 — determinazione della cauzione al 15% dell'accisa annua
- DM 10 marzo 2026, art. 10 — adeguamento trimestrale, rideterminazione d'ufficio ed escussione
- Art. 64, comma 2, TUA — revoca della licenza o dell'autorizzazione per mancato adeguamento
- DM 10 marzo 2026, art. 22, c.1 - decorrenza dal 1° aprile 2026 per gli operatori già attivi
- Circolare ADM 32/2025 — prime indicazioni sulla cauzione al 15%
- Artt. 52 e 53 TUA — aliquote accisa e soggetti obbligati
Deklaracalcola automaticamente la cauzione in base alla denuncia d'officina e avvisa quando è necessario l'aggiornamento trimestrale.
Approfondimenti
- Guida completa alla dichiarazione AD-1: quadri, scadenze e calcolo delle accise - come la cauzione si inserisce nel ciclo dichiarativo semestrale.
- D.Lgs. 43/2025: cosa cambia per le dichiarazioni AD-1 - la riforma che ha introdotto il calcolo al 15%.
- DM 10 marzo 2026: il decreto attuativo accise elettricità - artt. 5, 10 e 22 del decreto, con regole transitorie.
- Officina elettrica: figure dichiaranti, licenze ADM e obblighi - identifica la figura per stimare correttamente l'accisa annua.
- F24 ACCISE e codice tributo 2813: diritto di licenza e accisa elettrica - come versare accisa e diritto di licenza tramite F24, sull'altro lato del ciclo dei pagamenti.