AD-1 scambio sul posto: regime chiuso dal 2025, accise per chi ha ancora la convenzione

Pubblicato: Team Deklara8 min di lettura

Lo scambio sul posto(SSP) è il meccanismo che ha sostenuto per quasi vent'anni i piccoli e medi impianti fotovoltaici italiani, permettendo di compensare l'energia immessa in rete con quella prelevata in tempi diversi. Dal 26 settembre 2025 è chiuso a nuove adesioni: con la delibera ARERA 78/2025/R/efr(confermata dalla 213/2025/R/efr), in attuazione dell'art. 9 c.2 del D.Lgs. 199/2021 (recepimento della direttiva RED II), il GSE non accetta più richieste di accesso al regime SSP. Restano valide le convenzioni già in essere, che proseguono fino alla naturale scadenza dei 15 anni dalla prima sottoscrizione. Ai fini delle accise il titolare di un impianto SSP attivo resta classificato come autoproduttore fotovoltaico (art. 53 c.2 lett. a TUA) con esenzione art. 52 c.3 lett. b per l'autoconsumo se l'impianto è rinnovabile > 20 kW; gli impianti ≤ 20 kW restano fuori campo accisa (art. 52 c.2 lett. a). Il passaggio a Ritiro Dedicato o a una CER non modifica lo status di figura dichiarante ai fini AD-1; cambia la modalità di remunerazione economica dell'energia immessa.

La fine del regime SSP - cronologia 2024-2026

La chiusura dello scambio sul posto è arrivata in attuazione del D.Lgs. 199/2021, che recepisce la direttiva RED II (2018/2001/UE). Le date chiave:

  • 31 dicembre 2024: chiusura automatica delle convenzioni SSP attive da più di 15 anni; liquidazione eccedenze entro il 30/06/2025; passaggio automatico al Ritiro Dedicato.
  • 28 febbraio 2025: entrata in vigore del DM "Meccanismo transitorio di supporto" per fonti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato.
  • 29 maggio 2025: ultima data utile per allacciare un impianto alla rete e poter ancora aderire al SSP.
  • 26 settembre 2025: termine ultimo per presentare al GSE le istanze di accesso al regime (delibere ARERA 78/2025 e 213/2025).
  • 2026: SSP non più disponibile per nuovi impianti. Alternative ufficiali: Ritiro Dedicato (RID), Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), autoconsumo con sistemi di accumulo (BESS).

Cosa significa essere in SSP ai fini accise

Da un punto di vista commerciale, lo SSP è un meccanismo di compensazione economica gestito dal GSE: l'energia immessa viene valorizzata e "ri- prelevata" in un secondo momento. Da un punto di vista fiscale accisa, il titolare dell'impianto resta a tutti gli effetti un produttore con officina elettrica - lo SSP non crea una figura dichiarante autonoma. La classificazione dipende da potenza e fonte:

CasoStatus acciseObblighi AD-1
Impianto rinnovabile ≤ 20 kW in SSP autoconsumoNon sottoposto (art. 52 c.2 lett. a)Nessuno. Fuori campo applicazione.
Impianto rinnovabile > 20 kW in SSP autoconsumoEsente (art. 52 c.3 lett. b)Officina + AD-1 semestrale, quadri A, G e L.
Impianto rinnovabile > 20 kW in SSP misto (autoconsumo + immissione netta)Esente sulla quota autoconsumata, immissione netta tracciata in GQuadri A, G e L; l'immissione verso il GSE è un'uscita del quadro G.
Impianto non rinnovabile (es. cogeneratore a gas) in SSPSoggetto - aliquota pienaQuadri A, B, C, E, G, J, L, M, P, Q + elenco fornitori e cauzione 15%.

Quadri AD-1 per chi ha ancora SSP attivo

Per un impianto rinnovabile > 20 kW in scambio sul posto:

  • Quadro A - Produzione: è una tabella di letture, non una scheda anagrafica. Una riga per ogni contatore fiscale di produzione, con matricola, lettura attuale, lettura precedente, differenza, costante di lettura e kWh risultanti, più il totale. Nel modello semestrale ogni riga porta anche il mese di riferimento.
  • Quadro G - Uscite per tipologia: l'energia che esce dall'officina, classificata per codice di destinazione. È qui che si traccia l'immissione in rete, non fra i dati di produzione.
  • Quadro L - Consumi esenti: un blocco per mese e per comune con i kWh autoconsumati in esenzione. Per un impianto rinnovabile in autoconsumo si valorizza il solo rigo L6 (produzione da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, art. 52 c.3 lett. b); gli altri righi restano a zero.

Dove finiscono, allora, i dati dell'impianto? Ubicazione, tipo di officina e potenza in kW si dichiarano nella denuncia di officinaai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, TUA, non in un quadro della dichiarazione; i dati del soggetto dichiarante stanno nel frontespizio, comune a tutti gli obbligati. I quadri A-E sono tutti quadri di misura fiscale: dicono quanta energia è passata da un contatore, non che impianto sia.

Il contributo in conto scambio liquidato dal GSE non transita per i quadri AD-1: è una compensazione economica, non un fatto fiscale accise. Il rapporto fiscale rilevante è invece l'eventuale liquidazione delle eccedenze (quando l'immissione netta annua supera il prelievo): si tratta di reddito per l'impianto, da dichiarare nel modello dei redditi (Rigo D5 codice 1 nel 730 o quadro RL nel modello Redditi PF), e per impianti > 20 kW con uso commerciale come ricavo d'impresa con fattura al GSE.

Transizione da SSP a Ritiro Dedicato (RID)

Il RID è l'alternativa di default per chi esce dallo SSP: il GSE acquista l'energia immessa a un prezzo per kWh basato sul PUN (Prezzo Unico Nazionale) per gli impianti ≤ 1 MW, o secondo formule contrattualizzate per potenze superiori. Ai fini AD-1 il cambio è quasi invisibile:

  • La figura dichiarante resta autoproduttore (art. 53 c.2 lett. a).
  • L'esenzione c.3 lett. b sull'autoconsumo continua a valere senza interruzioni.
  • L'immissione in rete resta un'uscita del quadro G; le quantità sono identiche a prima del cambio.
  • Nessun aggiornamento di cauzione necessario (la quota esente non genera cauzione).
  • Necessaria comunicazione di variazione all'ADM solo se cambia anche l'assetto tecnico (es. installazione BESS, aumento potenza).

Transizione da SSP a CER

La CER è una struttura giuridica autonoma (associazione, cooperativa, consorzio) che aggrega produttori e consumatori per condividere l'energia rinnovabile all'interno di una stessa cabina primaria. Per il titolare dell'impianto ex-SSP che entra in una CER:

  • Ai fini accisel'impianto resta soggetto ai medesimi obblighi: autoproduttore con esenzione c.3 lett. b sull'autoconsumo fisico in sito.
  • L'energia condivisacon altri membri della CER non è autoconsumo fisico ma virtuale; ai fini accise è immissione in rete e successivo prelievo da parte degli altri membri (che pagano l'accisa tramite il proprio venditore).
  • La CER come soggetto giuridico può configurare ulteriori obblighi specifici - si rinvia alla guida AD-1 CER dedicata.
  • Il contributo incentivante MASE (180-120 €/MWh per impianti ≤ 200 kW) non è soggetto ad accisa - è una tariffa di incentivo, non un prezzo energia.

Errori frequenti e zone grigie

  • Pensare che SSP = nessun adempimento ADM: per impianti > 20 kW lo SSP non esonera dalla licenza, dalla denuncia di officina e dalla dichiarazione semestrale. È il regime fiscale che è benevolo (esenzione), non l'adempimento.
  • Cessione totale spacciata per SSP: chi nel 2026 ha attivato di fatto una cessione integrale al GSE (es. via RID) non è in scambio sul posto e deve rispettare l'obbligo di denuncia confermativa entro il 31 marzo 2026 per la cessione totale (DM 10/03/2026 art. 22 c.5).
  • SSP per impianti > 200 kW: lo SSP storicamente era aperto a impianti fino a 500 kW; le convenzioni residue per fasce 200-500 kW sono ora in chiusura. Verificare la potenza disponibile e ricalcolare l'impiego promiscuo art. 52 c.4 se cambia.
  • Disallineamento contatori: lo SSP usa contatori bidirezionali standard del distributore; ai fini accise serve anche un contatore di produzione fiscale UTF/ADM. La mancanza di quest'ultimo è ostacolo comune nelle vecchie installazioni anni 2010-2015.
  • Confusione con tariffe incentivanti pregresse: chi aveva anche conto energia (1°-5° conto) deve gestire separatamente le tariffe incentivanti (reddito fiscale) e l'accisa elettrica (quadri A, G e L).

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