Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)costituite ai sensi del D.Lgs. 199/2021 rientrano negli adempimenti accise sull'energia elettrica quando producono, condividono o cedono energia tramite la rete. Quale figura dichiarante sia la CER dipende però dalla configurazione: nel caso tipico, con la produzione immessa in rete e i soci che prelevano con i propri contratti di fornitura, la CER è soggetto non obbligato ex art. 56-bis TUA e presenta una dichiarazione di soli flussi; diventa soggetto obbligato ex art. 53 TUA solo se fattura energia a consumatori finali o se consuma per uso proprio la propria produzione. Da questa distinzione dipende anche la cadenza: la CER soggetto obbligato passa dal 1° gennaio 2026 alla dichiarazione semestrale (D.Lgs. 43/2025), con prima scadenza il 30 settembre 2026per il semestre H1 (gennaio–giugno 2026); la CER non obbligata ex art. 56-bis TUA resta invece alla dichiarazione annuale, la prossima entro il 31/03/2027, perché la Circolare ADM n. 9/D del 7 maggio 2026 esclude i non obbligati dalle nuove dichiarazioni semestrali. Il soggetto dichiarante è il referente legale della CER registrato presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), non i singoli autoproduttori o consumatori membri. La mancata presentazione è punita con sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, minimo €500.
Definizioni rapide
- CER
- Comunità Energetica Rinnovabile: soggetto giuridico autonomo (D.Lgs. 199/2021) che aggrega produttori e consumatori di energia rinnovabile in un perimetro geografico definito.
- Figura dichiarante della CER
- La CER come persona giuridica, non i singoli soci. È soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53 TUA solo quando fattura energia a consumatori finali o consuma per uso proprio la propria produzione; nella configurazione tipica, con tutta la produzione immessa in rete, è soggetto non obbligato ex art. 56-bis TUA.
- Autoconsumo collettivo
- Energia prodotta dagli impianti CER e condivisa tra i soci senza cessione a terzi; rileva ai fini delle accise art. 52 TUA.
- BESS
- Battery Energy Storage System: sistema di accumulo elettrochimico. Non esiste un quadro dedicato all'accumulo: l'energia rilasciata dalla batteria verso la rete è un'uscita del Quadro G sotto il codice di destinazione R.
- RIU
- Rete Interna d'Utenza: rete privata che collega punti di prelievo e immissione in un perimetro fisicamente delimitato. Le cessioni ai consorziati passano dal Quadro G con il codice uscita A, oppure dal Quadro I con il codice vendita L quando il consorziato non ha un POD autonomo.
- Cadenza semestrale
- Periodicità AD-1 dal D.Lgs. 43/2025 per i soli soggetti obbligati: H1 (gen–giu) entro 30 settembre, H2 (lug–dic) entro 31 marzo dell'anno successivo. I non obbligati ex art. 56-bis TUA restano annuali.
- Soglia 20 kW
- Potenza disponibile al di sotto della quale l'energia di un impianto rinnovabile consumata per uso proprio non è sottoposta ad accisa (art. 52, comma 2, lett. a) TUA).
Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile ai fini accise
Una CER è un soggetto giuridico autonomo (associazione, cooperativa, ente del terzo settore o società a scopo non prevalentemente lucrativo) che aggrega produttori e consumatori di energia rinnovabile all'interno di un perimetro geografico definito dalla normativa GSE. Ai fini delle accise, la CER è trattata come un unico operatore: è la CER stessa, non i singoli soci, a detenere la licenza o l'autorizzazione ADM e a presentare la dichiarazione AD-1. Ciascun membro rimane responsabile del proprio consumo finale, ma la dichiarazione dell'energia prodotta e condivisa è in capo alla CER come entità. Per il quadro complessivo della compilazione, vedi la guida alla dichiarazione AD-1 con quadri, scadenze e calcolo delle accise.
Quale figura dichiarante è una CER
La figura è sempre la CER in quanto persona giuridica, mai i singoli soci. Quale sia dipende da come l'energia prodotta raggiunge chi la consuma:
- Impianto rinnovabile fino a 20 kW di potenza disponibile, consumato per uso proprio: energia non sottoposta ad accisa (art. 52, comma 2, lett. a) TUA). Nessuna licenza e nessuna dichiarazione AD-1.
- Art. 56-bis TUA(soggetto non obbligato): è la configurazione tipica della CER. La produzione va in rete e i soci prelevano dalla rete con i propri contratti di fornitura, quindi l'accisa la applica a valle il venditore di ciascun socio. La CER resta tenuta alla denuncia di officina, al codice ditta e a una dichiarazione AD-1 annualedi soli flussi - non alla semestrale, da cui la Circolare ADM n. 9/D del 7 maggio 2026 esclude espressamente i soggetti dell'art. 56-bis TUA. Prossima scadenza: 31/03/2027 per l'anno d'imposta 2026.
- Art. 53, comma 1, TUA (venditore): se la CER fattura energia ai soci o a terzi alimentandoli direttamente, con una linea propria e senza passare per la rete pubblica, si realizza una fornitura a consumatori finali. Qui la CER è soggetto obbligato, con licenza di esercizio, cauzione e accisa da liquidare.
- Art. 53, comma 2, lett. a) TUA(esercente di officina di produzione per uso proprio): se è la CER stessa a consumare la propria energia nei propri locali. Sopra i 20 kW l'autoconsumo da fonti rinnovabili è esente ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b) TUA, ma l'esenzione riguarda l'imposta, non gli adempimenti.
L'art. 53, comma 3, TUA non entra in gioco: riguarda il riconoscimento su richiesta di chi acquista energia per uso unico previa trasformazione con potenza disponibile superiore a 200 kW, oppure da due o più fornitori con consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
Il firmatario della dichiarazione è il legale rappresentante della CER. Nei casi in cui la CER gestisce sia autoconsumo collettivo sia energia ceduta a terzi, può essere classificata come consumatore-venditore e tenuta a compilare quadri aggiuntivi.
Quali quadri AD-1 deve compilare una CER
I quadri obbligatori dipendono dalla configurazione tecnica della CER:
| Configurazione CER | Quadri AD-1 richiesti |
|---|---|
| Solo autoconsumo collettivo | Quadro A, Quadro G, Quadro L |
| Con cessione a terzi | Quadro A, Quadro G, Quadro I + elenco clienti e fornitori |
| Con BESS (sistema di accumulo) | Come sopra, con il rilascio dall'accumulo sotto il codice uscita R nel Quadro G |
| Con RIU integrata | Come sopra, con le cessioni ai consorziati sotto il codice uscita A nel Quadro G, oppure il codice vendita L nel Quadro I |
Il Quadro A è una tabella di letture dei contatori di produzione, non una scheda identificativa: una riga per contatore fiscale con matricola, lettura attuale, lettura precedente, differenza, costante di lettura e kWh. I dati della CER - ubicazione, tipologia e potenza in kW dell'impianto - si dichiarano nella denuncia di officinaai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, TUA, e il dichiarante compare nel frontespizio. Il Quadro G registra ogni uscita dall'officina con il proprio codice di destinazione, il Quadro I le vendite per tipologia e il Quadro L i consumi esenti, un blocco per mese e per comune.
Scadenze semestrali 2026
| Semestre | Periodo di riferimento | Scadenza dichiarazione |
|---|---|---|
| H1 2026 | 1 gennaio – 30 giugno 2026 | 30 settembre 2026 |
| H2 2026 | 1 luglio – 31 dicembre 2026 | 31 marzo 2027 |
La prima lettura dei contatori rilevante ai fini della dichiarazione H1 va eseguita al 30 giugno 2026. La lettura di chiusura H2 va eseguita al 31 dicembre 2026.
Questo calendario vale per la CER soggetto obbligato. La CER che resta non obbligata ex art. 56-bis TUA- produzione interamente immessa in rete, soci che prelevano con contratti propri - non entra nel calendario semestrale: presenta una sola dichiarazione annuale di flusso, quella per l'anno d'imposta 2026 entro il 31/03/2027. Letture di riferimento al 31 dicembre 2026.
CER con BESS o uso promiscuo
Le CER dotate di sistemi di accumulo (BESS - Battery Energy Storage System) devono tracciare separatamente l'energia caricata nel battery e quella rilasciata, perché le due grandezze incidono sul calcolo dell'accisa in modo diverso. L'energia scaricata dal BESS e ceduta a consumatori finali è soggetta ad accisa; quella autoconsumata direttamente dai soci della CER viene trattata come autoconsumo collettivo. L'energia rilasciata dalla batteria verso la rete si dichiara come uscita nel Quadro G sotto il codice di destinazione R.
L'uso promiscuo (parte dell'energia prodotta autoconsumata, parte ceduta) richiede una contabilità separata per destinazione d'uso. Una CER senza sistema di misura separato per i diversi utilizzi rischia di non riuscire a compilare correttamente i quadri richiesti.
Differenza tra CER e RIU (Reti Interne d'Utenza)
Una CER può aggregare impianti e punti di consumo fisicamente distanti, collegati tra loro tramite rete di distribuzione pubblica. Una RIU (Rete Interna d'Utenza)è invece una rete privata che collega più punti di prelievo e immissione all'interno di un perimetro fisicamente delimitato (es. un sito industriale, un comprensorio).
Ai fini ADM la distinzione è rilevante: le cessioni interne a una RIU hanno codici propri (codice uscita A nel Quadro G, oppure codice vendita L nel Quadro I quando il consorziato non ha un POD autonomo), codici che una CER senza RIU non usa mai. Una CER che gestisce internamente anche una RIU (es. condominii con rete privata condivisa) deve dichiarare i due perimetri separatamente.
Checklist per il responsabile CER
- Verificare che la CER abbia licenza o autorizzazione ADM intestata alla persona giuridica della CER (non a singoli soci)
- Identificare la configurazione tecnica: solo autoconsumo, cessione in rete, presenza di BESS, presenza di RIU
- Determinare i quadri AD-1 obbligatori in base alla configurazione (tabella sopra)
- Impostare la misurazione mensile dei kWh condivisi e ceduti per ciascun punto di misura (necessaria per i pagamenti mensili dal 2026)
- Raccogliere le letture contatore al 30 giugno 2026 per chiudere i dati del semestre H1
- Calcolare e prestare la cauzione(15% dell'accisa annua stimata, DM 10 marzo 2026)
- Trasmettere la dichiarazione AD-1 H1 entro il 30 settembre 2026 se la CER è soggetto obbligato; se è non obbligata ex art. 56-bis TUA, la dichiarazione annuale di flusso entro il 31/03/2027
Fonti normative
- D.Lgs. 14 marzo 2025, n. 43 - artt. 53 e 56-bis TUA (soggetti obbligati, soggetti non obbligati e figure dichiaranti)
- Circolare ADM 32/2025 - nuove destinazioni d'uso, istruzioni quadri AD-1 per CER
- DM 10 marzo 2026 - dichiarazione semestrale, pagamenti mensili, cauzione 15%
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - istituzione e disciplina delle CER in Italia
- D.Lgs. 504/1995 (TUA), artt. 52–54 - accise energia elettrica, base normativa
Deklara gestisce gli obblighi dichiarativi delle CER: dalla denuncia d'officina alla dichiarazione semestrale AD-1, con supporto per tutte le 8 figure dichiaranti previste dal TUA.
Approfondimenti
- Guida completa alla dichiarazione AD-1: quadri, scadenze e calcolo delle accise - panoramica end-to-end della compilazione AD-1.
- D.Lgs. 43/2025: cosa cambia per le dichiarazioni AD-1 - la riforma dell'art. 53 TUA che riguarda direttamente le CER.
- Officina elettrica: figure dichiaranti, licenze ADM e obblighi - identifica la figura corretta della CER e i quadri obbligatori.
- DM 10 marzo 2026: il decreto attuativo accise elettricità - dichiarazione semestrale, pagamenti mensili e cauzione 15%.